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Decreto ingiuntivo -  articolo 640,ultimo comma cpc -  il rigetto parziale della domanda di ingiunzione non pregiudicala proposizione della domanda, anche in sede ordinaria

Decreto ingiuntivo -  articolo 640,ultimo comma cpc -  il rigetto parziale della domanda di ingiunzione non pregiudicala proposizione della domanda, anche in sede ordinaria -

Decreto ingiuntivo -  articolo 640, ultimo comma cpc -  il rigetto parziale della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 01.03.2006 n. 4510

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 4 novembre 1991 il presidente del Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare alla Italtec Srl la somma di lire 3.944.588.752 «oltre gli interessi nella misura legale del 10% a decorrere dalla data di notificazione» del decreto e fino al soddisfo, interessi che, nel relativo ricorso, erano stati invece richiesti dalla creditrice «dalla data delle fatture al saldo».

Il decreto non è stato opposto e, all’esito della procedura esecutiva, la creditrice ha incassato in data 20 maggio 1992 gli importi ad essa dovuti.

Successivamente, con sentenza del 12 maggio 1995 il Tribunale di Bari, pronunciando nel contraddittorio delle parti, ha rigettato la domanda successivamente proposta, in via ordinaria, dalla stessa creditrice nei

confronti della Regione Puglia, diretta ad ottenere, sulla somma di lire 3.944.588.572 già incassata, gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria dalla data delle relative fatture e fino al 20 maggio 1992.

Tale decisione, impugnata dalla parte soccombente, è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza 20 dicembre 1999.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto 2 febbraio 2001, la Italtec Srl.

La Regione resiste con controricorso.

La terza sezione, cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza 11440/04 ha rimesso gli atti al Primo Presidente, avendo ravvisato, sulla problematica inerente all’ambito oggettivo del giudicato, formatosi per effetto della mancata opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, per il caso in cui il decreto non opposto abbia, come nella specie, accolto parzialmente la domanda del creditore in sede monitoria, un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità.

Per la composizione del contrasto sono state investite queste Su, ai sensi dell’articolo 374, comma 2, Cpc.

Motivi della decisione

1. Come riferito in parte espositiva, il presidente del Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare alla Italtec Srl la somma di lire 3.944.588.752 «oltre gli interessi nella misura legale del 10% a decorrere dalla data di notificazione» del decreto e fino al soddisfo, ancorché tali interessi nel relativo ricorso fossero stati richiesti con decorrenza «dalla data delle fatture al saldo».

Il decreto non è stato opposto.

Incassati dalla creditrice gli importi ad essa dovuti, sulla base del decreto, con sentenza del 12 maggio 1995 il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda successivamente proposta, in via ordinaria, dalla stessa creditrice nei confronti della Regione Puglia, diretta ad ottenere, sulla somma di lire 3.944.588.572 [già incassata), gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria dalla data delle relative fatture e fino al 20 maggio 1992.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Bari con la sentenza 20 dicembre 1999.

Ha osservato la Corte che il decreto ingiuntivo ha riguardato anche gli interessi al tasso legale del 10% dalla data delle fatture al saldo talché la domanda ad essi relativa è preclusa dal giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione, e gli stessi interessi erano stati riscossi nel corso della procedura esecutiva e l’appellante non aveva provato di aver subito - a decorrere dalla data della costituzione in mora (notifica del decreto ingiuntivo) - un danno di ammontare superiore agli interessi, cosi liquidati.

2. Con il primo motivo la ricorrente Italtec Srl censura la sentenza impugnata lamentando «violazione dell’articolo 2909 Cc in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 5 Cpc o dell’articolo 360 comma 1, n. 3 Cpc ovvero delle norme che saranno individuate dalla Corte in riferimento alla erronea pronuncia contenuta nella sentenza impugnata di inammissibilità della domanda proposta .. per l’esistenza di giudicato interno».

3. Come già accennato in parte espositiva, giusta un primo, più risalente, indirizzo giurisprudenziale il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso consacrato (Cassazione 2326/67) e, cioè, solamente in relazione al credito del quale il giudice ha ingiunto il soddisfacimento e non anche in relazione al diritto rispetto al quale nessuna ingiunzione e stata emessa (Cassazione 1244/74, resa in una fattispecie in cui il decreto ingiuntivo non opposto aveva accolto la domanda del creditore limitatamente al pagamento della sorte capitale escludendo gli interessi: in applicazione del riferito principio questa corte ha negato che su questa ultima richiesta si fosse formato un accertamento negativo, preclusivo della proposizione di tale pretesa in sede ordinaria).

Sempre in questo ordine di idee si è affermato, ancora che:

- il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale soltanto in relazione al credito (ancorché non corrispondente a quello vantato dall’istante) di cui si è ingiunto il pagamento, con la conseguenza, pertanto, che al lavoratore che abbia ottenuto con decreto monitorio, il pagamento del (solo) suo credito originario non resta preclusa la richiesta degli interessi e della rivalutazione (ex articolo 429 Cpc) delle somme stesse all’uopo potendo egli riproporre la domanda in via ordinaria, o con richiesta di altro decreto ingiuntivo (Cassazione 3188/87);

- nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che sia stato emesso per una somma inferiore a quella indicata nel ricorso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione suscettibile di passaggio in giudicato (Cassazione 7003/93);

- la commisurazione dell’ambito oggettivo del giudicato non solo al dedotto, ma anche al deducibile, coerente conseguenza dell’accertamento ordinario cui si riferisce l’articolo 2909 Cc, non è, invece, compatibile con le peculiarità del procedimento per ingiunzione, strutturato, almeno nella fase propriamente monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare non già la fondatezza o la infondatezza della pretesa creditoria, ma esclusivamente la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare l’ingiunzione, per cui quando il creditore della prestazione assistenziale della quale sia stata tardivamente pagata la sola soma capitale abbia richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo relativo al pagamento degli interessi legali su tale somma, ben può lo stesso proporre, successivamente al passaggio in giudicato di questo, un’altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo importo (Cassazione 6 9857/02).

Al riguardo, sostanzialmente nella stessa ottica della giurisprudenza ricordata sopra, si è precisato al altresì, sempre nella giurisprudenza di questa Corte, che:

- un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto per una frazione soltanto del credito risultante, per l’intero, da un’unica fattura di maggior importo, non è idoneo a rivestire, in un successivo giudizio di opposizione ad altro e successivo decreto ottenuto per altra frazione dello stesso credito, forza e natura di giudicato, né interno (trattandosi di diverso processo), né esterno o implicito (trattandosi non di rapporto presupposto, ma di altra «porzione» del medesimo rapporto obbligatorio, controverso quoad executionis) (Cassazione 7400/97);

- l’improcedibilità dell’opposizione fa acquistare al decreto ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l’efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto. L’autorità di cosa giudicata sostanziale è, però, limitata all’accertamento positivo del credito di cui viene ingiunta la soddisfazione e non è, perciò, preclusiva di altre azioni (quale quella di revocazione e quella di accertamento del dovuto in base alle variazioni degli indici Istat per il periodo successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo) (Cassazione 13443/01).

4. In termini opposti, rispetto alla giurisprudenza richiamata sopra in altre occasioni questa Corte ha affermato -peraltro - che l’ambito oggettivo del giudicato va valutato in relazione alla richiesta fatta valere in giudizio.

Pertanto, nell’ipotesi in cui sia stato ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal ministero dell’Interno a titolo di indennità di accompagnamento, il giudice cui sia stata successivamente richiesta la rivalutazione monetaria su dette somme non può disattendere la eccezione di precedente giudicato sollevata dal convenuto basandosi soltanto sulla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto, dovendo invece desumere la portata preclusiva di quel giudicato dalla domanda di ingiunzione proposta, atteso che, ove in quella sede fosse stata richiesta anche la rivalutazione monetaria, si sarebbe formato in relazione a tale richiesta, implicitamente disattesa, il giudicato di rigetto, con conseguente preclusione della domanda nei successivi giudizi (Cassazione 499/99; 2304/99).

Analogamente, in altre occasioni, dalla premessa che la rivalutazione monetaria è una componente dell’originario credito previdenziale o assistenziale, di cui condivide la natura giuridica, si è affermato che allorché il creditore della prestazione, della quale sia stata tardivamente pagata la sola somma capitale,

promuova l’azione giudiziaria per gli interessi legali su tale somma, ottenendo un decreto ingiuntivo o una sentenza di accoglimento, passati in giudicato, egli non può più proporre successivamente un’altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo importo.

Si è affermato, infatti, che l’autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto (nella specie emesso per il pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal ministero dell’Interno a titolo di indennità di accompagnamento) copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando cosi precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia (Cassazione 4426/00).

5. Ritiene il Collegio che il contrasto vada composto privilegiando il primo degli enunciati indirizzi, sulla base delle osservazioni che seguono, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.

5.1. In primo luogo, a premessa del discorso che seguirà, è opportuna una precisazione.

Nonostante il diverso apprezzamento talvolta espresso in dottrina, nessuna norma positiva prescrive - né expressis né per implicito - che il giudice del monitorio è tenuto, alternativamente, o a accogliere per l’intero la domanda o a rigettarla totalmente.

Deve concludersi, pertanto, che nulla si oppone -come del resto è quotidiano nella pratica giudiziaria -perché il giudice adito accolga solo «in parte» la domanda di ingiunzione, sul presupposto che solo «in parte» sussistono le condizioni di ammissibilità volute dagli articoli 633 e ss. Cpc.

5.2. Contemporaneamente, sempre in limine, si osserva che l’articolo 640 Cpc espressamente prevede che il decreto di rigetto della domanda proposta in via monitoria non pregiudica la riproposizione della domanda stessa anche in via ordinaria.

Con la conseguenza, pertanto, che il provvedimento con il quale il giudice rigetta la domanda di ingiunzione, nonostante il carattere decisorio, essendo inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata, non rientra tra le sentenze impugnabili con ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 cost. (Cassazione 1148/81; 31/1983, 32, 44 e 45).

Pacifico quanto precede osserva il Collegio che non risultano, né nelle altre disposizioni relative al procedimento di ingiunzione, né nelle regole generali fissate con riguardo alle «impugnazioni» e alla cosa giudicata formale e sostanziale, elementi che consentano di affermare che il provvedimento di «rigetto» della domanda di ingiunzione è soggetto a un regime «diverso» a seconda che il rigetto stesso riguardi la «intera» domanda fatta al giudice o solo una parte di questa.

Deve escludersi, altresì, che sia possibile - come pure è stato suggerito - nell’ambito del provvedimento di «rigetto parziale» della domanda di ingiunzione distinguere a seconda che la «domanda» non accolta sia, o meno, «autonoma», rispetto a quella accolta.

Con la singolare conseguenza, pertanto, che ove siano stati azionati due crediti distinti e solo per uno è stata emesso provvedimento monitorio, il creditore può riproporre la domanda non accolta anche in via ordinaria, mentre qualora uno solo sia il credito, e il giudice abbia «parzialmente» accolto la richiesta, per la parte rigettata (come nella specie, quanto agli interessi maturati sino a una certa data) si forma la «cosa giudicata» o, comunque una «preclusione» che impedisce la riproposizione della richiesta per i «capi» sui quali vi è stata reiezione esplicita (o, eventualmente, implicita) da parte del giudice del monitorio.

In realtà occorre ribadire che la disposizione di cui all’articolo 640 Cpc è una necessaria conseguenza della inimpugnabilità del provvedimento di rigetto e della natura del procedimento monitorio, nel quale la pronuncia di rigetto emessa inaudita altera parte, non può avere il valore di un accertamento negativo della domanda dell’ attore (in termini, ad esempio, Cassazione 3408/56, in motivazione).

Tali principi - in quanto non contraddetti da alcuna disposizione espressa (o incompatibile con essi) contenuta nel codice di rito - devono valere, come già osservato da remota giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cassazione 3408/56, cit., in motivazione), anche nel caso di rigetto parziale, ricorrendo la medesima situazione e la medesima esigenza di tutela del diritto dell’attore.

5.3. Contrariamente a quanto evidenziato da parte di alcune pronunzie di merito e privilegiato da autorevole dottrina, ancora, deve escludersi che il «giudicato» (o, come da alcuni si sostiene la «preclusione pro ludicato) quanto alla domanda (o parte di domanda) non accolta derivi dalla notifica, su istanza del creditore, al debitore, del decreto [che ha accolto parzialmente la sua richiesta].

La notificazione del decreto, infatti è necessaria al fine di evitare che esso divenga inefficace ai sensi dell’articolo 644 Cpc.

Tale notifica, pertanto, non rivela affatto una acquiescenza a esso, per la parte in cui contiene un rigetto della domanda, ma rivela soltanto la volontà del creditore di avvalersene e, cioè di evitarne la caducazione, per la parte per la quale la domanda è stata accolta.

Ciò è in armonia, del resto, con il principio, costantemente affermato, che la notificazione della sentenza in forma esecutiva non importa rinuncia alla impugnazione per i capi sfavorevoli.

Se fosse esatto l’assunto della dottrina sopra richiamata [e, supposto dalla sentenza ora oggetto di ricorso) il creditore, nel caso di accoglimento parziale della domanda, dovrebbe lasciar decorrere il termine stabilito dall’articolo 644 senza notificare il decreto, e, successivamente, divenuto inefficacia il decreto per la mancata notificazione, dovrebbe proporre nuovamente la domanda per l’intero credito.

L’accoglimento parziale, pertanto, costituirebbe una pronuncia assai più sfavorevole del rigetto totale, costringendo il creditore a una lunga attesa che potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la soddisfazione del suo diritto (al riguardo, cfr., Cassazione 3408/56, cit., in motivazione).

5.4. Attesa la natura del decreto monitorio questo, divenuto definitivo per la mancata opposizione dell’ intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda: non l’ha, invece. per la parte con cui l’ha respinta, perché la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento.

È sufficiente, al riguardo, considerare che mentre l’intimato può provocare il contraddittorio con la opposizione e ottenere la reiezione della domanda, accolta dal decreto, l’istante non ha la possibilità di provocare un processo in contraddittorio, ma solo quella, riconosciutagli dall’articolo 640 Cpc, di agire separatamente per l’accoglimento della parte della domanda non accolta.

5.5. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, ancora, è il rilievo che il creditore con la notifica del «decreto» che ha accolto, parzialmente, la sua domanda notifica il ricorso contenente la diversa [maggiore] pretesa azionata e, per I’ effetto, sollecita il contraddittorio anche sulla «maggiore» domanda (per la parte non accolta).

È esatto, infatti, che per aversi cosa giudicata non è necessario il contraddittorio effettivo, bensì la provocazione a contraddire a una domanda giudiziale, che rappresenta la conditio sine qua non perché il provvedimento di merito acquisti efficacia di cosa giudicata, ma tali principi - come evidenziato sopra

trasferiti al procedimento per ingiunzione non possono condurre a una conclusione diversa da quella sopra indicata.

La struttura del procedimento sommario, infatti, fa si che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo sia univoco, e cioè limitato all’accoglimento della domanda, perché solo in questo caso la valutazione della prova da parte del giudice, combinandosi con la mancata opposizione dell’intimato che vale come conferma della fondatezza della domanda, in quanto è indice della giustizia del provvedimento, dà al decreto quel fondamento dal quale gli deriva poi l’efficacia di cosa giudicata.

Se la provocazione a contraddire è, infatti, necessaria per completare nell’ingiunzione l’accertamento sommario del giudice, nel caso che la domanda venga respinta in toto manca assolutamente la possibilità di instaurare il contraddittorio e viene meno quindi quel complemento indispensabile del provvedimento che è rappresentato dall’acquiescenza dell’intimato.

Analogamente, nel caso di rigetto parziale, che per sua natura partecipa del rigetto e dell’accoglimento,

si ha in via reciproca una pronuncia positiva parziale e, quindi, una litispendenza ristretta nei confronti della parte di domanda che è stata accolta, mentre sul resto non vi è alcuna possibilità di costituire il contraddittorio, cosicché, mancando tale presupposto, viene meno la possibilità che il decreto acquisti autorità di cosa giudicata sul punto.

5.6. L’assunto che qui si critica, inoltre, non considera che ove il giudice, adito con ricorso per ingiunzione, «rigetta», ancorché parzialmente, la domanda, la rigetta non perché la stessa non trova, in assoluto, alcun riscontro [è, cioè, infondata) ma perché fanno difetto le «condizioni di ammissibilità» di cui agli articoli 633 e ss. Cpc.

È palese, pertanto, che l’eventuale giudicato (o preclusione da giudicato) riguarda non - come affermato dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione -la «fondatezza» della [porzione di] pretesa non accolta, ma - esclusivamente - l’assenza, al momento della iniziale domanda, delle condizioni per l’emissione di un decreto ingiuntivo su «tutte» le richieste formulate nella domanda per ingiunzione.

5.7. Al fine di pervenire a una soluzione diversa da quella sopra indicata come corretta  da ultimo non è pertinente neppure l’invocazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Giusta tale ultimo assunto, passato in cosa giudicata il decreto non opposto quanto alla somma capitale reclamata, non può più invocarsi, in un successivo giudizio, una pronunzia sui soli interessi.

E ciò sia nella eventualità questi non siano stati originariamente chiesti, sia nella diversa ipotesi in cui  come nella specie  benché richiesti non sono stati attribuiti dal giudice del monitorio.

Con riguardo alla eventualità (unica ricorrente nel presente giudizio e sulla quale queste Su sono chiamate a pronunciarsi) la domanda di interessi è stata proposta dal creditore e non accolta dal giudice è evidente la non applicabilità del principio esposto sopra.

Non solo, infatti, la pretesa del creditore, quanto agli interessi, nel caso di specie, è stata «dedotta» espressamente (e non era unicamente astrattamente «deducibile») ma mancano nel sistema positivo rimedi - diversi da quelli indicati dall’articolo 640 Cpc («riproposizione della domanda anche in via ordinaria») - a favore del creditore in caso di rigetto di parte della domanda (specie nella eventualità, come nel caso in

esame, in cui l’intimato abbia omesso di fare opposizione, avverso il decreto emesso).

Il discorso, infine, allo stato della giurisprudenza attualmente maggioritaria, non muta neppure nella eventualità il creditore ometta di chiedere la condanna del proprio debitore oltre che al pagamento della somma capitale anche degli interessi.

Giusta quanto affermato da queste Su, in sede di risoluzione di altro contrasto nell’ambito delle sezioni semplici, infatti « è ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall’inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni» (Cassazione, Su, 108/00).

6. Non essendosi , il giudice del merito, attenuto ai principi di diritto di cui sopra il primo motivo del ricorso deve accogliersi con assorbimento dei restanti.

All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Bari perché si uniformi al seguente principio di diritto: «il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità e efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo dalle domande, o ai capi di domanda non accolti. La regola contenuta nell’articolo 640, ultimo comma Cpc (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta)».

Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Su accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri,

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della corte di appello di Bari, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione il giorno 2 febbraio 2006. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 MAR 2006.

 

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