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Riforma delle esecuzioni mobiliari

Procedura civile - Riforma delle esecuzioni mobiliari - in vigore dal 1 marzo 2006 (Legge 24.02.2006 n. 52 , G.U.28.02.2006)."

4 marzo 2006 - Riforma delle esecuzioni mobiliari - in vigore dal 1 marzo 2006 (Legge 24.02.2006 n. 52 , G.U. 28.02.2006)

LEGGE 24 febbraio 2006, n.52 Riforma delle esecuzioni mobiliari. (G.U. n. 49 del 28-2-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.1. All’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l’articolo 492 è sostituito dal seguente:
Art. 492. - (Forma del pignoramento)

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’articolo 488, secondo comma.

Art. 2.1. Dopo il quinto comma dell’articolo 388 del codice penale è inserito il
seguente:
«La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore,
direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato
dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette
di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa
dichiarazione».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice penale, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). -
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una
sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'autorita'
giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito,
qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del
giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone
incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del
possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua
proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a
lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una
cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la
multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario
o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio
e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore,
direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato
dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.».

 

Art. 3.1. All’articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.

Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 514 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). -
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4. (abrogato);
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.».

Art. 4.1. All’articolo 515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della
professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati
nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri
beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si
applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle
attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul
lavoro».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 515 del codice di procedura civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili). -
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la
coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile
soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su
istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento,
con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso
necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene
pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo' dare relativamente alle
cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della
professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei
limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica
per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita'
del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.».


Art. 5.1. L’articolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 517. Scelta delle cose da pignorare.

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione».

 

Art. 6.1. L’articolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 518. - (Forma del pignoramento).

L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con
l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».

Art. 7.1. Il secondo comma dell’articolo 520 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede,
quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di
pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei
casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti
autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 520 del codice di procedura civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). -
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i
titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro
deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,
mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il
giudice dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando
il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico
deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di
urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di
cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.».

 

Art. 8.1. All’articolo 521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione
del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che
entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e
l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati
presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone
incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni,
possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della
forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con
l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere
autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 521 c.p.c., come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 521 c.p.c. (Nomina e obblighi del custode). - Non possono essere nominati
custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il
debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso
del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario
autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a
trasportarle altrove.
Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del
giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.
Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del
custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534 che entro
trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario
approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la
propria sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate
dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire
porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi
usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a
provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.».

 

Art. 9.1. All’articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
al primo comma dell’articolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato,
dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite
commissionario».
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e), numero 16) del citato
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)-d) (Omissis);
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) - 15) (Omissis);
16) all'art. 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto o tramite
commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro
soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita
in qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo aver sentito,
se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il prezzo
minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.».

 

Art. 10.1. L’articolo 538 del codice di proceduta civile è sostituito dal seguente:
«Art. 538. - (Nuovo incanto). – Quando una cosa messa all’incanto resta
invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa
un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello
precedente».
Art. 538. - (Nuovo incanto)

Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».

 

Art. 11.1. Al secondo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile, il numero
4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del
luogo di residenza del terzo, affinchè questi faccia la dichiarazione di cui
all’articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti
ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i
crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a
comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata».
 

Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 543 del codice di procedura civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore
verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue
mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli
articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del
precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e
l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il tribunale competente;
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del
luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui
all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti
ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i
crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a
comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro
dieci giorni a mezzo raccomandata.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto
nell'art. 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e'
tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale
per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo
debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore
pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista
nell'art. 314.».

 

Art. 12.1. Il primo comma dell’articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata
inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve
specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e
quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».
 

Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 547, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con dichiarazione all'udienza o, nei casi
previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di
procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o
si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e
le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine
perentorio fissato dal giudice.».

 

Art. 13.1. L’articolo 185 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal
seguente:
«Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione). –
All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle
opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le
norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice».
 

Nota all'art. 13:
Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca:
«Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie.».

 

Art. 14.1. L’articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto
dall’opposizione). – Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio
per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in
ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della
parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo
163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa
dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio
per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non
impugnabile».
Art. 616.Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione.

Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio
per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

 

Art. 15.1. Il secondo comma dell’articolo 618 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili
ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per
l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della
parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo
163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con
sentenza non impugnabile».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice
dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti
a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e
da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero
sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della
parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o
altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non
impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo
precedente primo comma.».

 

Art. 16.1. Al secondo comma dell’articolo 618-bis del codice di procedura civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti assunti con
ordinanza».
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 618-bis del codice di procedura civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 618-bis (Procedimento). - Per le materie trattate nei capi I e II del
titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi
sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro
in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal
secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei
provvedimenti assunti con ordinanza.».

 

Art. 17.1. Il terzo comma dell’articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con
ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso,
la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo,
statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice
provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore».
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 619 del c.p.c., come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 619 (Forma dell'opposizione). - Il terzo che pretende avere la proprieta'
o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso
al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione
dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se'
e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con
ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la
prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo
altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai
sensi dell'art. 616 tenuto conto della competenza per valore.».

 

Art. 18.1. All’articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell’articolo 624 del codice di procedura civile ivi
richiamato, le parole: «degli articoli 615, secondo comma, e 619» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 615 e 619»;
b) dopo il secondo comma dell’articolo 624 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non
reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha
disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione
del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza
degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione
del giudizio di merito sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo
possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorità
dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è
invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche
al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e
618-bis»;
c) all’articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere
presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a
dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei
luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della
pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza
di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera e), numero 42) del citato
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge qui pubblicata:
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) - d) (omissis);
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) - 41) (omissis);
42) l'art. 624 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione).
- Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il
giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di
parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo
ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non
reclamata, nonche' disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha
disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del
pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti
compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio
di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile
promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di
estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un
diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche
al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e
618-bis;
«Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). -
Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo
esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro
mesi. L'istanza puo' essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza
del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la
vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima
dell'incanto.
Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se
l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490, che, nei
cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso
sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata
la relazione di stima.
La sospensione e' disposta per una sola volta.
L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo
creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve
presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve
proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere
presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a
dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei
luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della
pubblicita' commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi
l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del
terzo.».

 

Art. 19.1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, all’articolo 1, al comma 3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) è abrogato.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, lettera o), numero 2), capoverso numero 1), della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle
modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«3. All'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) - n) (omissis);
o) al numero 27), all'art. 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni», sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1) abrogato;
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata
accolta,".».

Art. 20.1. L’articolo 165 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal
seguente:
«Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento). – All’atto della
richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare
personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data
e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di
tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento
eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a
mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi».
«Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento).

All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data
e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di
tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento
eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a
mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi».

 

Art. 21.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l’accesso e l’esame delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, nonchè ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.

Art. 22.1. La presente legge entra in vigore il 1º marzo 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli