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atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005

Eccezione della parte - Deduzione - Termine - Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Conseguenze - Sanatoria - Fattispecie relativa a verbalizzazione del giuramento della parte. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005

Ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., affinchè sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, atteso che, in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere. (Fattispecie relativa alla omessa attestazione - nel verbale del giuramento prestato dalla parte - dell'avvenuta pronunzia delle parole "Lo giuro").

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005