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La Mediazione davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Roma

La Mediazione davanti all’Organismo di Mediazione Forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati a cura di Domenico Condello (Consigliere Coordinatore dell’Organismo di mediazione forense di Roma ) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dopo aver ribadito la contrarietà alla normativa di attuazione della mediazione obbligatoria ed alla mancata previsione dell’assistenza tecnica ha ritenuto comunque opportuno (delibera adunanza del 1 luglio 2010), costituire una struttura per gestire direttamente questo nuovo istituto. Le motivazioni di detta scelta sono state diverse:

La Mediazione davanti all’Organismo di Mediazione Forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati a cura di Domenico Condello (Consigliere Coordinatore dell’Organismo di mediazione forense di Roma )

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dopo aver ribadito la contrarietà alla normativa di attuazione della mediazione obbligatoria ed alla mancata previsione dell’assistenza tecnica ha ritenuto comunque opportuno (delibera adunanza del 1 luglio 2010), costituire una struttura per gestire direttamente questo nuovo istituto.

Le motivazioni di detta scelta sono state diverse: - gestire la Mediazione con avvocati mediatori, per avere professionisti altamente qualificati, imparziali e soggetti alle rigorose norme deontologiche forensi; - utilizzare la possibilità prevista dall’art. 18 del D.Lgs 28/2010 di avere una struttura all’interno degli uffici giudiziari; - frenare la spinta alla privatizzazione della giustizia in favore di Organismi privati; - mettere a disposizione degli utenti un ufficio informativo per consentire un avvio semplice e veloce del procedimento; - riappropriarsi dei servizi di Conciliazione attivati negli ultimi anni dalle Camere di Commercio.

Le difficoltà ed i contrasti posti in essere da alcuni sono stati superati dalla determinazione della maggioranza consiliare, presieduta da Antonio Conte.

Gli oppositori alla costituzione dell’Organismo ipotizzano sicuri profili di incostituzionalità della norma istitutiva della Mediazione obbligatoria. Omettono però di dire che comunque l’Istituto è previsto anche come mediazione volontaria, mediazione delegata dal giudice e mediazione convenzionale (clausole inserite nei contratti da parte di Commercialisti, Notai e Camere di Commercio) e che pertanto continuerà a sopravvivere in queste forme nonostante eventuali pronunce sfavorevoli della Corte Costituzionale.

L’Organismo di Mediazione Forense di Roma dell’Ordine degli avvocati è stato accreditato dal Ministero in data 1 Ottobre 2010 ed iscritto al n. 127 del Registro degli Organismi.

Il 21 Marzo 2011, data di inizio della obbligatorietà del procedimento per alcune materie, l’Organismo ha attivato la segreteria operativa nella aula 103 II piano del Tribunale Civile di Roma, Viale Giulio Cesare 54/B. L’Aula è stata messa a disposizione del Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 18 del D.Lgs 28/2011. Al Presidente del Tribunale è dovuto un pubblico particolare ringraziamento per la immediata disponibilità dimostrata.

Tre dipendenti del Consiglio dell’Ordine, distaccati al dipartimento mediazione, unitamente ad alcuni componenti la Commissione mediazione, hanno reso possibile l’apertura di questo punto informativo ed operativo sulla Mediazione.

L’Organismo di mediazione forense di Roma è stato costituito: - per consentire agli utenti della giustizia di poter continuare a rivolgersi agli Avvocati, anche se la normativa non prevede l’assistenza tecnica obbligatoria; - per ridurre al minimo i costi di accesso alla giustizia: il sistema delle indennità previsto dal Regolamento dell’Organismo permette particolari agevolazioni per gli utenti che avviano il procedimento, onde consentire loro di farsi assistere anche in questa fase dagli avvocati; - per poter utilizzare una struttura di diretta emanazione da un ente pubblico non economico (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), senza finalità di lucro e con tutte le garanzie che sono previste; - per mettere a disposizione mediatori altamente qualificati, imparziali e soggetti al Codice deontologico forense. I Mediatori facenti parte dell’elenco dell’Organismo di mediazione forense di Roma sono tutti avvocati iscritti all’albo che sono stati formati, con un corso di 50 ore, dall’Ente di formazione dei Mediatori Forensi di Roma dell’Ordine degli avvocati accreditato al n. 147 presso il Ministero della Giustizia.

La Mediazione davanti all’Organismo di Mediazione Forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati a cura di Domenico Condello (Consigliere Coordinatore dell’Organismo di mediazione forense di Roma ) - Indice sistematico L’Organismo di mediazione forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati al servizio dei cittadini e dell’avvocatura.1.La mediazione in materia civile e commerciale finalizzata alla conciliazione. 1.1.La Mediazione: un nuovo strumento 1.2.La normativa di riferimento 1.3 Tipologie di Mediazione A - Mediazione obbligatoria (art. 5 c. 1 - D.Lgs 28/2010) B-Mediazione Delegata/Demandata/Consigliata (art. 5 c. 2 - D.Lgs 28/2010) C - Mediazione volontaria facoltativa (art. 2 - D.Lgs 28/2010) D - Mediazione su clausola contrattuale (art. 5, comma 5 - D.Lgs 28/2010) 1.4. Effetti della domanda di mediazione 1.5. Organismo – La competenza territoriale 1.6. Durata del procedimento di mediazione (art. 6 - D.Lgs 28/2010) 1.7 Attività preliminare alla Mediazione: Obbligo dell’Avvocato dell’informativa al Cliente 1.8 L’informativa al cliente 2. I costi della mediazione 2.1 La normativa di riferimento 2.2 Regime tributario, esenzioni e credito d’imposta 2.3 I costi del procedimento previsti dall’Organismo di mediazione forense di Roma 2.4 Le tabelle sviluppate con le indennità dovute A - mediazione facoltativa B - mediazione obbligatoria 3.Il procedimento di avvio della mediazione davanti all’Organismo di mediazione forense di Roma 3.1.La domanda 3.2 l’avvio del procedimento 3.3.La modulistica La normativa 1.Regolamento 2.Decreto Legislativo 28/2010 3.Decreto Ministeriale 180/2010-