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trentino-alto adige - uso della lingua tedesca e del ladino - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 27/01/2011

Processo civile - Atti redatti in lingua diversa da quella scelta per il processo - Nullità rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del processo, ai sensi dell'art. 23 - Bis d.P.R. n. 574 del 1988 - Ambito - Riferibilità ai soli atti processuali in senso stretto - Sussistenza - Estensione alla procura alle liti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 27/01/2011

Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige nel processo civile, l'art. 23-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, che prevede la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo negli atti successivi redatti nella lingua diversa da quella scelta per il processo, si riferisce ai soli atti processuali in senso stretto e non a quegli atti, come la procura alle liti o la procura rilasciata al rappresentante processuale, che sono preparatori al processo, ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l'art. 123 cod. proc. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto valido ed efficace - in un cd. processo monolingue - l'appello redatto in lingua tedesca, nonostante la procura a margine del detto atto fosse stata redatta in lingua italiana).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 27/01/2011