Ricettazione - Responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva

2 Maggio 2010 - Ricettazione - Responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva - e' sufficiente a giustificare la condanna la circostanza che l'imputato non giustifichi il possesso del bene ricettato - l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alle modalita' di apprensione della cosa di provenienza illecita, veniva condannato alla pena suindicata, senza concessione delle attenuanti generiche, stanti i suoi pregiudizi penali (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 26 febbraio 2010, n. 7744)

Ricettazione - Responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva - e' sufficiente a giustificare la condanna la circostanza che l'imputato non giustifichi il possesso del bene ricettato - l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alle modalita' di apprensione della cosa di provenienza illecita, veniva condannato alla pena suindicata, senza concessione delle attenuanti generiche, stanti i suoi pregiudizi penali (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 26 febbraio 2010, n. 7744)

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 26 febbraio 2010, n. 7744


FATTO

p.1. Con sentenza del 30/09/2008, la Corte di Appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza pronunciata in data 24/04/2003 dal Tribunale di Palmi con la quale FR. An. era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.

p.2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'articolo 62 c.p.p., articolo 63 c.p.p., comma 2, per avere la Corte territoriale ritenuto la colpevolezza di esso ricorrente sulla base della sola testimonianza resa al dibattimento dall'agente di P.G. La. Ma. il quale "versava nel fascicolo del dibattimento l'integrale contenuto delle s.i.t. rese da Sa.Ca. coimputato" di esso ricorrente. Tuttavia, le dichiarazioni del Sa. non avrebbero potuto essere utilizzate in quanto, nel momento in cui furono assunte, il medesimo avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza di un difensore. In ogni caso, la testimonianza resa dall'agente di P.G., nei termini in cui fu resa, non avrebbe potuto trovare ingresso essendo inutilizzabile ex articolo 350 c.p.p., commi 6, 7, articolo 351 c.p.p. (secondo motivo). Infine, le dichiarazioni rese dal Sa. non erano state riscontrate ne' intrinsecamente ne' estrinsecamente (terzo motivo).

DIRITTO

Il fatto, nella sentenza impugnata, e' cosi' descritto: "in data **** Fu. Sa. denunciava il furto della propria autovettura Fiat Ritmo, tgt. **** che, successivamente, per come risulta dagli accertamenti tecnici eseguiti, veniva reimmatricolata con una targa diversa e veniva, altresi', sostituito il numero identificativo di telaio. Attraverso gli esami elettrolitici effettuati sul veicolo, in ordine ai quali riferiva in dibattimento l'ispettore della Polizia Stradale operante, era stato poi possibile risalire al numero originale di telaio e quindi all'originario proprietario. La suindicata autovettura era stata, poi fermata su strada, con alla guida l'imputato Sa. che, sentito dalla P.G. riferiva di averla acquistata dall'odierno appellante, Fr. An. che, pertanto, sulla base degli elementi teste riportati, nonche' del fatto che non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alle modalita' di apprensione della cosa di provenienza illecita, veniva condannato alla pena suindicata, senza concessione delle attenuanti generiche, stanti i suoi pregiudizi penali. Avverso tale decisione proponeva appello il difensore che invocava l'assoluzione, per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo stata riscontrata oggettivamente l'affermazione del Sa. ".

La Corte territoriale:

- ha ritenuto la responsabilita' dell'imputato sulla base di quella pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimita' secondo la quale e' sufficiente a giustificare la condanna la circostanza che l'imputato non giustifichi il possesso del bene ricettato;

- ha respinto l'eccezione di inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dal Sa. posto che, nel momento in cui le aveva rese non era ancora emerso a suo carico alcun indizio di reita'.

La suddetta motivazione resiste alle critiche proposte in questo grado di giudizio che, pero', per la problematica giuridica dedotta in relazione al fatto, non possono dirsi manifestamente infondate e quindi, inammissibili.

Va, tuttavia, rilevato che il reato si e' prescritto alla data del 29/04/2007.

Infatti, non essendovi la prova del momento in cui la ricettazione fu consumata, non puo' che prendersi come data del commesso reato, quello del reato presupposto (furto avvenuto il ****).

P.Q.M.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it