Skip to main content

Giuramento decisorio - È inammissibile il deferimento giuramento decisorio

Prova civile - Giuramento decisorio - È inammissibile il deferimento giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rapprese automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all'accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli - quali l'apertura e chiusura del portone, l'accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari - non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011 9 Aprile 2011 - Locazione - Disdetta - Libertà di forma - La disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito ex lege , concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Pur prevedendo l'art. 3 della legge n. 392 del 1978 (abrogato successivamente dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella fattispecie) che la disdetta debba essere comunicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di tali principi è possibile, quindi, che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità di equivoci la suddetta volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente. Corte di Cassazione - Sez. 3, Sentenza n. 263 del 07/01/2011 9 Aprile 2011 - Avvocati - Tariffe forensi - interpretazione della voce della tariffa per la redazione della nota spese giudiziale Parere Consiglio nazionale forense 14-01-2011, n. 16

Prova civile - Giuramento decisorio - È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all'accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli - quali l'apertura e chiusura del portone, l'accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari - non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1366, il ricorrente addebita al giudice di appello di aver erroneamente ritenuto che la fonte regolatrice del rapporto tra le parti sarebbe data dal contratto di locazione di un appartamento del 5 maggio 1961, contratto risolto per mutuo consenso nel novembre 1963.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., il ricorrente lamenta una errata valutazione delle prove testimoniali raccolte.

Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione, il ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia tenuto conto dei documenti prodotti attestanti l'avvenuta ricezione da parte del Na.. di atti giudiziari notificati dall'ufficiale giudiziario.

Con il quarto motivo, denunciando contraddittoria e insufficiente motivazione, il ricorrente censura la mancata ammissione del giuramento decisorio e sostiene che dalla ammissione dei fatti in esso rappresentati (apertura chiusura del portone, accensione e spegnimento delle luci, pulizia delle scale, ricevimento della posta e degli atti giudiziari) il giudice di merito avrebbe potuto trarre la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di portierato.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la Corte territoriale. confermando il giudizio espresso dal primo giudice, ha escluso la natura subordinata delle prestazioni rese dal Na.. non già sulla base del contratto di locazione intercorso tra le parti il 1 maggio 1961, bensì sulla base "delle stesse indicazioni fornite pressoché da tutti i testimoni escussi in ordine al carattere saltuario e residuale delle attività di pulizia svolte dal ricorrente, all'esistenza anche di un interesse proprio de ricorrente medesimo per l'attività di apertura e chiusura del portone o di accensione delle luci funzionalmente collegate all'attività di calzolaio da lui stesso espletata, nonché all'eventuale ritiro della corrispondenza in epoca ormai lontana e del tutto compatibile con la sola sua presenza fissa giornaliera all'interno dello stabile di cui si discute (pag. 13 e 14 della sentenza impugnata).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono parimenti infondati.

Per costante giurisprudenza di questa Corte la valutazione delle prove testimoniali e documentali spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se detta valutazione non e sorretta da motivazione congrua ovvero se la motivazione presenti vizi logici e giuridici. In proposito è stato precisato che con il ricorso per cassazione non è possibile chiedere al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove, rispetto a quella ritenuta dal giudice di merito, ma soltanto indicare i vizi logici, le contraddizioni e le lacune della motivazione che non consentono di ricostruire l'iter logico che sorregge la decisione, non essendo consentito al giudice di legittimità di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione degli atti di causa (cfr. tra le tante Cass. 6064/2008, n. 17076/2007, n. 18214/2006).

La deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, infatti, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, non essendo consentito al giudice di legittimità di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso ("autonoma valutazione degli atti di causa (cfr. tra le tante Cass. n. 18214/2006, n. 3436/2006). Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello, che non ha mancato di prendere in considerazione anche l'attività di ritiro della corrispondenza da parte del Na.., sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Il quarto motivo di ricorso, infine, è anch'esso infondato avendo il giudice di appello spiegato le ragioni di diritto che ostavano all'ammissione del richiesto giuramento decisorio così come formulato dall'appellante (pagg. 9 e 10 della sentenza), in quanto l'eventuale ammissione dei fatti rappresentati (apertura e chiusura del portone, accensione e spegnimento delle luci, pulizia delle scale, ricevimento degli atti giudiziari) non portava automaticamente al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di fatti che andavano comunque valutati dal giudice di merito ai fini della qualificazione del rapporto.

Le censure che il ricorrente muove a tale decisione della Corte territoriale, limitandosi a ribadire la rilevanza dei fatti suddetti ai fini della qualificazione del rapporto, non investono le ragioni della decisione, consistenti nella rilevata inidoneità del giuramento a decidere la causa indipendentemente da ogni altra valutazione del giudice di merito, e sono pertanto destituite di fondamento.

In definitiva il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte costituita, nella misura determinata in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della società So.. 85, poiché non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte costituita, che liquida in Euro 28,00 per esborsi ed in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it