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Prescrizione - Sospensione

Inerzia del creditore determianta da dolo del debitore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2488 del 14/07/2012

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2488 del 14/07/2012

 

Sono imprescrittibili i crediti inesigibili e non già quelli illiquidi. Nel rapporto di conto corrente la prescrizione comincia a decorrere dalla chiusura del detto rapporto e non già dalla liquidazione effettiva, consensuale o giudiziale, che dirima contestazioni insorte dopo la chiusura.

 

La prescrizione non decorre contro il creditore, la cui inerzia sia stata dolosamente provocata dal debitore; perché in tal caso abbia luogo la sospensione della prescrizione l'impedimento dev'essere intenzionalmente posto in essere dal creditore e deve porre il creditore nell'assoluta ed obbiettiva impossibilità di agire; e la causa sospensiva cessa non appena cessino gli effetti del dolo.


Cod. Civ. art. 2120 Cod. Civ. art. 2119 Cod. Civ. art. 2125