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Precisazione delle conclusioni

Mancata riproposizione di domande - Presunzione di rinunzia tacita - Operatività - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012

 

Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata, l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il "quantum debeatur").