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Cessazione della materia del contendere bb

Transazione delle pretese azionate in giudizio - Obbligo del giudice - Pronuncia in rito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 28/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 28/05/2012

Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.