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Obbligazioni nascenti dalla legge - Ripetizione indebito - Restituzione di cosa determinata

Restituzione della merce viziata al venditore da parte del compratore - Esclusione della risoluzione del contratto - Effetti - Obbligo del venditore di custodire e riconsegnare la merce - Configurabilità. - Restituzione della merce viziata al venditore da parte del compratore - Esclusione della risoluzione del contratto - Effetti - Obbligo del venditore di custodire e riconsegnare la merceCorte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 267 del 08/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 267 del 08/01/2013

 

Restituzione della merce viziata al venditore da parte del compratore - Esclusione della risoluzione del contratto - Effetti - Obbligo del venditore di custodire e riconsegnare la merce - Configurabilità.

 

In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 cod. civ., rinvenendosi il presupposto della "traditio" nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 cod. civ., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato.