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Civile - contumacia - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 09/02/2005

Dichiarazione - Omissione - Irrilevanza - Condizioni.

La dichiarazione, da parte del giudice, della contumacia della parte non costituita non rappresenta una formalità essenziale e la sua omissione, pertanto, non comporta la nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio è stato ritualmente costituito nei confronti di detta parte.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 09/02/2005