Skip to main content

Ricorso per cassazione - Sentenze non definitive - Riserva facoltativa di gravame

Ricorso principale ed incidentale avverso sentenza non definitiva pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e anteriormente al 4 luglio 2009 - Disciplina - Art. 366 - Bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 343 del 09/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 343 del 09/01/2013

 

È inapplicabile la disciplina di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. al ricorso per cassazione, sia principale che incidentale, proposto a seguito di una riserva precedentemente formulata nei confronti della sentenza non definitiva, pubblicata dopo l'entrata in vigore (2 marzo 2006) dell'articolo richiamato (introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e prima della data di entrata in vigore (4 luglio 2009) del d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69, che l'ha abolito, allorché la sentenza definitiva sia stata pubblicata dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs.; infatti, il riferimento alla "pubblicazione" è funzionale all'individuazione del momento a decorrere dal quale può essere proposta l'impugnazione, mentre, per effetto della riserva, questa viene differita al momento della pubblicazione della sentenza, ragion per cui la sentenza non definitiva si intende convenzionalmente pronunciata nella stessa data, come parte della statuizione sull'intera controversia.