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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011

Somme versate al rappresentante - Azione ex art. 2033 cod. civ. - Legittimazione passiva del rappresentante in proprio - Esclusione - Fondamento.

La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011