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intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - forma e tempo della chiamata - adempimenti prescritti dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ

Espletamento di entrambi - Necessità - Mancata formulazione dell'istanza di spostamento della prima udienza - Decadenza - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013


In base al disposto dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo.