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deposito (contratto di) - obblighi del depositario - custodia della cosa - responsabilità corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 11931 del 16/05/2013

Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'art. 7, comma primo, lett. f), d.lgs. n. 285 del 1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni e limiti - Conseguenze - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11931 del 16/05/2013


L'istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art. 7, primo comma, lett. f), del codice della strada, non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore dell'area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11931 del 16/05/2013