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Interessi legali dal 2014

Interessi legali dal 2014 diminuiti all'1% - d.m. del 12/12/2013 - la tabella con gli interessi dal 1942 ad oggi

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE

21/04/1942 15/12/1990 5,00% Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990 31/12/1996 10,00% L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997 31/12/1998 5,00% L. 662/96
01/01/1999 31/12/2000 2,50% Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001 31/12/2001 3,50% Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002 31/12/2003 3,00% Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004 31/12/2007 2,50% Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008 31/12/2009 3,00% Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010 31/12/2010 1,00% Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011 31/12/2011 1,50% Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 31/12/2013 2,50% Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 --- 1,00% Dm Economia 12/12/2013

Decreto ministeriale del 12/12/2013 pubblicato nella G.U. n. 292 del 13/12/2013.
Nuovo Tasso di Interesse Legale 2014 - dal 2.5 all'1%


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2013
Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
(GU n.292 del 13/12/2013)


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:


Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all' 1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni