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Responsabilita' istruttore di sci incidente lezione finita - allievo minorenne

Responsabilita' istruttore di sci incidente lezione finita - allievo minorenne - articolo 2043 cc. e articolo 2048 cc.

Responsabiltà istruttore di sci incidente lezione finita - allievo minorenne - articolo 2043 cc. e articolo 2048 cc. (Cassazione - sentenza 24 ottobre 2002-15 gennaio 2003, n. 482)

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 18 marzo 1985 Bxxxx Franco e Pxxxxxx Anna, quali genitori esercenti la patria potestà sul minore Bxxxx Francesco, convenivano davanti al tribunale di Firenze, il Comitato comunale Arci di Scandicci, assumendo che nel dicembre del 1981 avevano iscritto il figlio dodicenne ad una settimana bianca organizzata dal convenuto sulle piste del Monte Cimone per il febbraio 1982; che il 1 febbraio 1982 il ragazzo fu condotto sulle piste assolutamente inadatte a principianti e con condizioni di tempo proibitive ed in assenza di vigilanza da parte degli istruttori, per cui era caduto e si era provocato gravi lesioni, di cui chiedevano il risarcimento.

Si costituiva il convenuto e resisteva alla domanda.

Il tribunale con sentenza del 24 novembre 1995, rigettava la domanda.

Proponeva appello il Bxxxx Francesco.

Resisteva appello il Bxxxx Francesco.

Resisteva il convenuto Arci di Scandicci.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 12 luglio 1999, accoglieva l’appello e condannava il convenuto al pagamento nei confronti dell’attore della somma di lire 20.195.000, oltre interessi nella misura del 4.5% dalla data del fatto.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie risultava provato che la pista in questione fosse un campo scuola per principianti e che le condizioni metereologiche della giornata erano buone; che tuttavia risultava provato che l’incidente si era verificato fuori dall’orario di lezione, per cui sussisteva una culpa in vigilando dell’accompagnatore che avrebbe dovuto evitare che il bambino si recasse da solo sulla pista ed in assenza di istruttore, tenuto conto che quella era la prima volta che il minore poneva ai piedi gli sci.

Riteneva la corte di merito che sussisteva, tuttavia, anche la colpa concorrente del minore nel sinistro, fissata nella misura del 30% a fronte di quella dell’Arci del 70%.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Arci di Scandicci.

Non si è costituito l’intimato Bxxxx Francesco.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2043 Cc, nonché il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza.

Assume il ricorrente che la fattispecie sia da ascriversi nella norma di cui all’articolo 2043 Cc e non in quella di cui all’articolo 2048 Cc, avendo il minore procurato le lesioni a sé stesso e non ad un terzo; che, trattandosi di attività sportiva, era intimamente connesso alla stessa un certo margine di rischio di incidenti.

Assume poi il ricorrente che la colpa originariamente addebitatagli non era quella di omissione di vigilanza, bensì quella di aver portato il minore a sciare su una pista, con fondo ghiacciato e con condizioni metereologiche proibitive, mentre era stato provato che non si trattava di una pista da sci, ma di un campo scuola e che le condizioni atmosferiche erano ottime.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dei principi in tema di onere della prova.

Assume il ricorrente che, anche a ritenere che nella fattispecie fosse stata provata la mancanza dell’istruttore, gravava sull’attore la prova dell’efficienza causale di detta assenza nella produzione del sinistro.

In ogni caso, secondo il ricorrente, avendo l’attore sostenuto con la domanda che la colpa consisteva nell’aver fatto sciare il minore in condizioni atmosferiche proibitive, era solo in relazione a questo punto che doveva svolgersi l’accertamento e quindi solo questo era oggetto dell’onere della prova.

Infine il ricorrente sostiene che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse presente l’istruttore, poiché la sua presenza emergeva dalla deposizione del teste Borghi.

3. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati e vanno rigettati.

Anzitutto è esatto che la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2048, comma 2, Cc a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia con la sua condotta cagionato a se stesso (Cassazione, Sezioni Unite 9346/02).

Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta all’affermazione della responsabilità del ricorrente proprio sulla base dell’articolo 2043 Cc.

3.1. Quanto alla censura che la sentenza impugnata avrebbe immutato la causa petendi, in relazione all’elemento della colpa, sostituendo alla colpa denunziata nell’atto di citazione e consistendo nell’aver fatto sciare il ragazzo su una pista ghiacciata ed in condizioni di tempo sfavorevoli, una culpa in vigilando, va osservato che la censura in questione è inammissibile, poiché doveva essere prospettata sotto il profilo della violazione della norma di cui all’articolo 112 Cpc, in relazione all’articolo 360 numero 4 Cpc, e non sotto il profilo della violazione dell’articolo 2043 Cc o della violazione dei principi in tema di onere probatorio.

3.2. In ogni caso va osservato che la sentenza impugnata (p. 2) dà atto che l’attore con la citazione aveva prospettato due tipi di comportamento colposo: l’aver condotto i ragazzi su piste assolutamente inadatte ai principianti, in presenza di condizioni atmosferiche proibitive ed il non aver vigilato sui ragazzi.

4. Quanto al punto che l’attività sportiva comporta necessariamente un certo margine di rischio, da considerarsi normale, va osservato che ciò in linea di principio è esatto.

L’attività sportiva (a maggior ragione se agonistica) implica l’accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell’alea normale ricadano sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cassazione 1564/97).

Sennonché nella fattispecie la corte di merito ha ritenuto il sinistro si fosse verificato fuori dalla normale alea dello sport e che il convenuto non aveva provveduto alla normale vigilanza sul minore, permettendo che lo stesso di recasse sul campo scuola e si ponesse sugli sci, senza istruttore, pur essendo lo stesso alla prima esperienza.

4.1. La corte di merito ha ritenuto che il comportamento omissivo del convenuto, consistente nell’omettere di vigilare che il minore non sciasse in assenza di un istruttore da una parte costituisse un comportamento imprudente e dall’altra costituisse concausa efficiente del sinistro occorso al minore (in una al concorso di colpa del minore stesso).

La sentenza impugnata ha ritenuto che fosse assente l’istruttore al momento del sinistro sulla base delle deposizioni dei testimoni Mazzuoli e Mallegni.

4.2. Osserva questa Corte che la ricostruzione del fatto storico, ivi compresa l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta (commissiva o omissiva) dell’agente e l’evento dannoso subito dal danneggiato, rientra tra gli accertamenti fattuali di competenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e congrua motivazione (Cassazione 2051/88).

Nella fattispecie non può ritenersi affetta da vizi rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità la valutazione del giudice di merito, secondo cui l’omessa vigilanza da parte del personale dell’Arci, atta ad impedire che il minore danneggiato sciasse in assenza di istruttore, sia stata concausa dell’evento dannoso.

Le censure sul punto del ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, non ammissibile in questa sede.

5. Quanto alla censura, secondo cui il giudice non avrebbe tenuto conto della deposizione della teste Borghi, va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendere altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cassazione 9384/95).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese non essendosi costituito l’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it