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Atto di appello con raccomandata - l'avviso di ricevimento prescritto dall’articolo 149 Cpc e dalle disposizioni dellalegge 890/82, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna -per la notifica del ricorso in appello, la mancata

Atto di appello con raccomandata - l'avviso di ricevimento prescritto dall’articolo 149 Cpc e dalle disposizioni dellalegge 890/82, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna -per la notifica del ricorso in appello, la mancata

19 Giugno 2006 - Atto di appello con raccomandata - l'avviso di ricevimento prescritto dall’articolo 149 Cpc e dalle disposizioni della legge 890/82, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna - per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (Cassazione – Sezione tributaria – sentenza 9 gennaio-8 maggio 2006, n. 10506)

Svolgimento del processo

1. Laura Colombo Speroni, Andrea Cribioli, Fausto Cribioli, Maria Luisa Cribioli, Franco Garretti, Liliana Lampugnani e Vito Mermina impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Milano l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del registro in relazione ad un atto di divisione e contestuale cessione di immobili siti nel Comune di Rescaldina: in particolare, i ricorrenti si opposero all’atto di classamento, posto a base dell’avviso impugnato, in relazione ad uno dei cespiti oggetto del contratto.

La Commissione adita dichiarò la cessazione della materia del contendere, essendosi le parti avvalse del beneficio di cui all’articolo 2 quinquies del Dl 564/94 (convertito nella legge 656/94).

L’Ufficio propose appello e la Ctr della Lombardia, con sentenza depositata il 18 dicembre 1997, lo dichiarò inammissibile, avendo rilevato che la notificazione dell’atto, effettuata a mezzo del servizio postale, non era stata corredata dagli avvisi di ricevimento delle singole raccomandate.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il ministero delle Finanze nei confronti di Laura Colombo Speroni, Andrea Cribioli, Fausto Cribioli e Maria Luisa Cribioli.

Gli intimati non si sono costituiti.

Questa Corte, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 20 giugno 2005, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di due degli intimati (Laura Colombo Speroni e Andrea Cribioli), nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Franco Garretti, Liliana Lampugnani e Vito Mermina.

Il Ministero ricorrente ha provveduto nei termini ad entrambi gli incombenti.
Nessuno degli intimati si è costituito.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 16, 20, 22 e 53 del D.Lgs 546/92 e degli articoli 149 e 182 Cpc – lamenta che, poiché “l’esibizione degli avvisi di ricevimento non condiziona l’ammissibilità del gravame, ma serve a dimostrare che il convenuto è stato posto in grado di conoscere l’esistenza del giudizio”, il giudice d’appello, riscontrata la mancata costituzione dei convenuti, avrebbe dovuto non già dichiarare inammissibile l’appello, bensì concedere termine all’Ufficio appellante per il deposito degli avvisi di ricevimento.

2. Il ricorso è infondato.
Sulla base, infatti, del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale – anche se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 477/02, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’articolo 149 Cpc e dalle disposizioni della legge 890/82, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita: ne consegue, anche nell’ambito del processo tributario, che qualora tale mezzo sia stato adottato – come nella fattispecie – per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 Cpc) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (tra le più recenti, cfr., con riferimento al ricorso per cassazione, Cassazione 11257/03, 4900/04, 2722/05).

3. In conclusine, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it