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Filiazione naturale Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

Maggiore età del richiedente - Interesse principale ad agire della madre - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità - Conseguenze - Dichiarazioni della madre naturale - Valutabilità ex art. 116 cod. proc. civ. - Fondamento - Disciplina dell'incapacità a testimoniare - Inapplicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12198 del 17/07/2012

 

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12198 del 17/07/2012

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nell'ipotesi di maggior età di colui che richiede l'accertamento non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. civ., non essendo in tale evenienza ravvisabile un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio, potendo peraltro essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorchè sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio.

 

In ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell'art. 276 cod. civ., correlata all'interpretazione dell'art. 269, secondo e quarto comma, cod. civ., le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo ex art. 116 cod. proc. civ., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 246 cod. proc. civ.

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269   Cod. Civ. art. 276 ,  Cod. Proc. Civ. art. 100 ,  Cod. Proc. Civ. art. 105,  Cod. Proc. Civ. art. 116 ,  Cod. Proc. Civ. art. 246