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Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità - prova Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12971 del 24/07/2012

Rifiuto ingiustificato del preteso padre naturale di sottoporsi a prelievi ematici - Rilevanza - Valutazione da parte del giudice come argomento di prova - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12971 del 24/07/2012

 

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12971 del 24/07/2012

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.