comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento - coeredi

Vendita della quota sociale caduta in successione "mortis causa" da parte di alcuni coeredi prima della divisione - Effetti - Subentro dell'acquirente nella comunione ereditaria ed opponibilità a coerede estraneo all'alienazione - Esclusione - Efficacia meramente obbligatoria della cessione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9801 del 23/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9801 del 23/04/2013

 

Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione, neppur rilevando rispetto a tale alienazione l'esercizio della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ.; né l'opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l'accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un'efficacia meramente obbligatoria, condizionata all'attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti.