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Delibazione (giudizio di) - atti pubblici stranieri – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016 (1/5)

Coppie omosessuali - Divieto costituzionale di accogliere o generare figli - Insussistenza - Conseguenze - Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Riconoscibilità in Italia.

Famiglia - filiazione - in genere.

È riconoscibile in Italia un atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), atteso che non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come tali di ordine pubblico ed immodificabili dal legislatore ordinario, alcun divieto, per le coppie omosessuali, di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016