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matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - separazione giudiziale dei beni - corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 17199 del 11/07/2013

Attività lavorativa espletata da uno dei coniugi senza gradimento dell'altro - Motivo di addebito della separazione - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013


Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l'altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un'altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell'ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013