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scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10210 del 16/05/2005

Determinazione - Tenore di vita antecedente al divorzio - Potenzialità economiche dei coniugi - Rilevanza. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10210 del 16/05/2005


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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 10210 del 16/05/2005
In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, il tenore di vita goduto durante il matrimonio, cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali, e non già quello tollerato o subito od anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui.