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Obblighi verso l'altro coniuge - Assegno divorzile – Cass. n. 4215/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Famiglia - Assegno divorzile - Art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970 - Parametri pari ordinati - Attribuzioni e introiti ricevuti durante la vita coniugale - Rilevanza.

L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021 (Rv. 660724 - 01)