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Accordi dei coniugi in sede di separazione – Cass. n. 11012/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Accordi dei coniugi in sede di separazione - Fissazione di un assegno "vita naturai durante" - Qualificazione dell'accordo - Estraneità alla disciplina inderogabile in materia di assegno divorzile - Necessità.

Qualora in sede di separazione personale i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito vantate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno da versarsi dall'uno in favore dell'altro "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'"an" del richiesto assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo intervenuto tra le parti, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti patrimoniali tra coniugi in materia familiare, perché giustificata da altra causa, e quindi verificare se debba essere riconosciuto il diverso diritto all'assegno divorzile, che può trovare fondamento soltanto in ragione della crisi familiare.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11012 del 26/04/2021 (Rv. 661270 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0360