Skip to main content

Separazione giudiziale dei coniugi -  addebito

Famiglia e minori - separazione giudiziale dei coniugi -  addebito - scioglimento della comunione legale fra i coniugi - nell'ipotesi di impossibilità di una divisione materiale dei beni medesimi o di un accordo al riguardo, e' necessaria  la determinazione da parte del giudice dell'eventuale conguaglio all'atto dell'assegnazione di uno specifico bene ad uno dei coniugi (Cassazione civile,  Sez. I, sentenza n. 18441 del  31-08-2007

Famiglia e minori - separazione giudiziale dei coniugi -   addebito - scioglimento della comunione legale fra i coniugi - nell'ipotesi di impossibilità di una divisione materiale dei beni medesimi o di un accordo al riguardo, e' necessaria  la determinazione da parte del giudice dell'eventuale conguaglio all'atto dell'assegnazione di uno specifico bene ad uno dei coniugi Cassazione civile. Sez. I, sentenza n. 18441 del   31-08-2007

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 19.3.1995 il Tribunale di Matera dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi A.E. ed V.A., addebitandola a costei; affidava la figlia Teresa alla madre, regolando le visite del padre; condannava L' A. a corrispondere alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di L. 400.000 con adeguamento secondo gli indici ISTAT; dichiarava lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi e la totale compensazione delle spese.

L' A. proponeva impugnazione; si costituiva la V. che ne chiedeva il rigetto, proponendo a sua volta appello incidentale.

Con sentenza non definitiva n. 91/97 depositata in data 28.5.1997 la Corte d'Appello di Potenza, rilevato il raggiungimento della maggiore età della figlia Teresa, riteneva di non doversi pronunciare in ordine all'affidamento della medesima ma confermava l'obbligo della corresponsione della somma di L. 400.000, a titolo di contributo al suo mantenimento; rinviava al prosieguo la determinazione dei crediti vantati dall' A. e dalla V. in relazione al regime di separazione dei beni che aveva regolato i rapporti patrimoniali fra i coniugi in costanza di matrimonio, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti; dichiarava infondata la censura relativa all'addebito della separazione pronunciata nei confronti della V. e rigettava nel resto.

Con sentenza definitiva del 9.10.2002 - 20.3.2003 la Corte d'appello di Potenza, preso atto che la sentenza non definitiva aveva ammesso la domanda di scioglimento della comunione convenzionale dei beni e che era precluso in quella sede valutarne l'ammissibilità, assegnava all' A. la proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale con obbligo a suo carico a titolo di conguaglio, per le spese di manutenzione straordinaria affrontate dalla V., della somma di Euro 25.750,00, oltre agli interessi dalla sentenza al soddisfo in favore della V. medesima alla quale assegnava in proprietà esclusiva l'autovettura FIAT 132 tg. (OMISSIS); rigettava la domanda di divisione degli ulteriori beni mobili e di corresponsione dei canoni di locazione formulata dalla V.; dichiarava inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda dell' A. diretta a conseguire le rendite non godute dell'immobile e quella della V. diretta ad ottenere il rimborso delle somme pagate da V.D. e reclamate nella veste di erede; compensava integralmente le spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione A. E. che deduce tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso V.A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso A.E. denuncia violazione degli artt. 345, 112, 113, 114 e 116 c.p.c., nonchè dell'art. 1105 c.c..

Lamenta che la Corte d'Appello abbia riconosciuto alla V. il rimborso delle spese da lei sostenute per le opere di straordinaria amministrazione sull'immobile nonostante si fosse trattato di domanda nuova in quanto avanzata per la prima volta in appello e malgrado la mancanza di prove al riguardo e l'inosservanza dell'obbligo di informarlo ai sensi dell'art. 1105 c.c..

La censura è infondata.

La domanda di divisione dei beni, sulla cui ammissibilità nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi si è ormai formato il giudicato in considerazione della mancata impugnazione della sentenza non definitiva della Corte d'Appello sul punto, comporta necessariamente, nell'ipotesi di impossibilità di una divisione materiale dei beni medesimi o di un accordo al riguardo, la determinazione da parte del giudice dell'eventuale conguaglio all'atto dell'assegnazione di uno specifico bene ad uno dei coniugi.

Deve escludersi pertanto che possa considerarsi precluso in sede di gravame il riconoscimento alla V., non assegnataria dell'immobile, delle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria della casa in comproprietà assegnata definitivamente in proprietà esclusiva all' A.. Si tratta infatti di una mera operazione contabile eseguita nel contesto del giudizio di divisione definitivamente ammesso e conclusosi non già attraverso una ripartizione materiale dell'immobile ma, come si è sottolineato, con la sua assegnazione esclusiva ad uno dei coniugi e con l'inevitabile determinazione del relativo conguaglio.

Quanto poi all'assunto circa la mancata osservanza da parte della V. dell'obbligo di informarlo in ordine alle spese affrontate per dette opere di manutenzione, non risulta dalla sentenza impugnata che la circostanza fosse stata prospettata in sede di merito e che fosse stata quindi oggetto di indagine in quella sede; né il ricorrente accenna ad un'omessa considerazione al riguardo da parte della Corte d'Appello.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione delle stesse norme, lamentando che la Corte d'Appello abbia omesso di entrare nel merito della domanda da lui avanzata di riconoscimento delle rendite per l'utilizzo esclusivo da parte della V. dell'appartamento.

Anche tale censura è infondata.

La Corte d'Appello ha rilevato ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la novità della domanda avanzata dal ricorrente di riconoscimento delle "rendite" relative all'immobile nel periodo in cui egli non ne ha usufruito e tale statuizione risulta censurata solo genericamente, non avendo il ricorrente precisato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quali atti ed in quali termini tale richiesta fosse stata da lui prospettata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando la integrale compensazione delle spese nonostante la V. fosse rimasta totalmente soccombente.

Anche tale censura è infondata, rientrando la compensazione delle spese nel potere discrezionale del giudice di merito che del resto ha motivato la sua decisione al riguardo.

Peraltro, le considerazioni espresse in ordine ai primi due motivi evidenziano chiaramente che la V. era risultata tutt'altro che totalmente soccombente avanti alla Corte d'Appello e la stessa proposizione del ricorso da parte dell' A. ne è la dimostrazione.

Il ricorso va pertanto integralmente rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00, per onorario ed Euro 100,00, per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2007