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Divorzio Assegno di reversibilità - Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità

Divorzio - Assegno di reversibilità - Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell'ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) - come previsto dall'art. 9 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 - presuppone che l'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui richiedente è titolare al momento della morte dell'ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l'assegno gli sia stato attribuito nell'interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga (Corte di Cassazione - sentenza n. 17047 del 23 giugno 2008)

Divorzio - Assegno di reversibilità - Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell'ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) - come previsto dall'art. 9 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 - presuppone che l'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui richiedente è titolare al momento della morte dell'ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l'assegno gli sia stato attribuito nell'interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga (Corte di Cassazione - sentenza n. 17047 del 23 giugno 2008)

Corte di Cassazione - sentenza n. 17047 del 23 giugno 2008

Svolgimento del processo

Con ricorso del 10 marzo 2000 V.B. chiese che il Tribunale di XX le riconoscesse il diritto, dall'IN.P.S. negatole, alla pensione ai supersiti, a seguito del decesso di G.V., con cui aveva contratto matrimonio, i cui effetti civili erano poi cessati dal 12 gennaio 1976. Il Tribunale accolse la domanda. Con sentenza del 1° aprile 2004 la Corte d'Appello di XX respinse l'impugnazione proposta dall'Istituto. Il giudicante premette che, nell'ipotesi di coniuge divorziato, il diritto alla pensione presuppone l'effettiva titolarità dell'assegno divorziale a favore del richiedente. E nel caso in esame, richiamando l'accertamento del primo giudice, ritiene che la somma erogata mensilmente dal V. aveva la funzione di assegno alimentare per il mantenimento di entrambi i familiari (il coniuge ed il figlio minore). Per la cassazione di questa sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso, articolato in un unico motivo; V.B. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 come sostituito dall'art. 13 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che, anche per la modifica introdotta con la novella del 1987, il diritto in controversia presuppone la titolarità effettiva (e pertanto non in astratto bensì in concreto) dell'assegno di divorzio; è pertanto necessario che la liquidazione giudiziale dell'assegno di divorzio avvenga prima della morte del coniuge assicurato. E nel caso in esame, per l'espresso accertamento del primo giudice, la B. non era titolare di assegno di divorzio in senso tecnico.

2. Il ricorso è fondato.

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell'ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) - come previsto dall'art. 9 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 - presuppone (anche ai sensi dell'art. 5 della Legge 28 dicembre 2005 n. 263, norma interpretativa, quindi retroattiva ed applicabile anche ai giudizi in corso) che al momento della morte dell'ex coniuge il richiedente sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della Legge predetta (Cass. 29 settembre 2006 n. 21129; Cass. 13 marzo 2006 n. 5422).

Il diritto in controversia è invero fondato sullo stesso assegno di divorzio, la cui funzione è diretta a sostituire (nella finalità - pur attraverso diverso onerato e con diverso formale ed economico contenuto), divenendone protrazione (la Corte costituzionale - sentenze 17 marzo 1995 n. 87; 7 luglio 1988 n. 777 - ha affermato che la funzione di sostentamento del coniuge, prima adempiuta dalla pensione di cui il coniuge defunto - debitore dell'assegno - era titolare, prosegue "nei confronti dell'I.N.P.S., nella forma della pensione di reversibilità"). Da questa continuità, la necessaria titolarità effettiva dell'assegno al momento in cui il (nuovo) diritto sorge. Da questa continuità discende anche la necessità che l'assegno sia conferito nell'interesse del suo beneficiario e per la sua qualità di coniuge; interesse e qualità che, permanendo anche nel momento in cui si chiede la pensione di reversibilità, ne giustificano il relativo godimento, in tal modo divenendone fondamento.

3. È pertanto da affermare quanto segue. "Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell'ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) - come previsto dall'art. 9 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 - presuppone che l'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui richiedente è titolare al momento della morte dell'ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l'assegno gli sia stato attribuito nell'interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga".

4. Nel caso in esame, lo stesso Tribunale di XX ha affermato che "è pacifico in atti che la sig.ra B. non è titolare di assegno di divorzio in senso tecnico, dal momento che la sentenza del Tribunale di XX prevede il pagamento in suo favore di lire 60.000 mensili finalizzate al mantenimento del figlio minore L., affidato alla madre".

Il ricorso deve essere accolto. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (in quanto il fatto è stato accertato in sede di merito), la causa deve essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda.

Nulla è da disporre in ordine alle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, respinge la domanda; nulla per le spese dell'intero processo.