Straniero - Domanda di ricongiungimento familiare

Straniero - Domanda di ricongiungimento familiare - diniego - osta al suo rientro in Italia il disposto dell'art. 4, comma 3, prima parte del D.Lgs. 286/1998, in forza del quale non è ammesso in Italia lo straniero che, tra l'altro, sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o che risulti condannato per vari reati, tra i quali quelli inerenti gli stupefacenti (Corte di Cassazione Sezione prima, ordinanza n. 10880 del 5 maggio 2010

Straniero - Domanda di ricongiungimento familiare - diniego - osta pertanto al suo rientro in Italia il disposto dell'art. 4, comma 3, prima parte del D.Lgs. 286/1998, in forza del quale non è ammesso in Italia lo straniero che, tra l'altro, sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o che risulti condannato per vari reati, tra i quali quelli inerenti gli stupefacenti (Corte di Cassazione Sezione prima, ordinanza n. 10880 del 5 maggio 2010 )

Corte di Cassazione Sezione prima, ordinanza n. 10880 del 5 maggio 2010

IL CONSIGLIERE RELATORE,

letti gli atti depositati

RITENUTO CHE:

**, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 31 luglio 2008, con il quale la Corte di Appello di Genova – accogliendo il reclamo proposto, dal Ministero dell'Interno avverso il provvedimento in data 6 giugno 2008, con il quale il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso della nomina ** contro il provvedimento in data 12 luglio 2007 del Prefetto di Genova negante il nulla osta al ricongiungimento familiare con il di lei coniuge, aveva dichiarato la illegittimità di tale diniego e il diritto della ricorrente all'unità familiare con il proprio coniuge – ha respinto il ricorso della ** avverso il menzionato provvedimento prefettizio del 12 luglio 2007;

1.1. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso:

OSSERVA

2. La Corte di Appello di Genova ha accolto il reclamo del Ministero dell'Interno, rilevando che:

a) ** marito della ricorrente, risulta condannato, con sentenza irrevocabile del 4 luglio 2006, alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione e di eruto 26,000,00 di multa per un reato inerente agli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 1990/309); osta pertanto al suo rientro in Italia il disposto dell'art. 4, comma 3, prima parte del D.Lgs. 286/1998, in forza del quale non è ammesso in Italia lo straniero che, tra l'altro, sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o che risulti condannato per vari reati, tra i quali quelli inerenti gli stupefacenti;

b) il disposto dell'art. 4, comma 3, seconda parte, D.Lgs. 286/1998 – introdotto successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. a). D. Lgs. 2007/5 e secondo il quale lo straniero, per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato – non ha completamente abrogato sempre con riferimento al coniuge per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, il periodo precedente, ma ha aggiunto una ulteriore ipotesi di non ammissione dello straniero in Italia, per il quale sia stato richiesto il ricongiungimento al coniuge, nel caso in cui detto straniero, pur privo di condanne ostative, rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine o la sicurezza dello Stato;

c) è stato quindi modificato il periodo precedente, solo nella parte in cui si attribuisce rilievo alla minaccia – anche priva di concretezza ed attualità – rappresentata dallo straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e solo con riferimento allo straniero per il quale sia stato chiesto il ricongiungimento familiare, fermo restando che anche per quest'ultimo continua a sussistere l'autonomia e alternativa condizione ostativa all'ammissione in Italia, rappresentata dall'aver riportato condanna per uno dei reati indicati dal citato art. 4, comma 3;

3. Co il primo motivo la ricorrente deduce che., ai sensi del complessivo art. 4, comma 3 D. Lgs. 1998/286 e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, per lo straniero per il quale si stato richiesto il ricongiungimento familiare i requisiti ostativi della condanna penale per i reati indicati dalla norma citata e della minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato devono essere intesi in senso cumulativo, con la conseguenza che la condanna penale non costituisce da sola ragione ostativa, se il condannato non rappresenta una minaccia attuale e concreta all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato;

4. Con il secondo motivo si censura il decreto impugnato per avere la Corte di appello ritenuto che la pericolosità sociale dello straniero che intenda essere ammesso in Italia per ricongiungimento familiare possa essere desunta “ipso facto” dalla condanna penale, essendo irrilevante ogni altro profilo ed in particolare la misura dell'affidamento al servizio sociale dello straniero condannato;

5. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello fatto discendere dalla mera condanna penale una valutazione di pericolosità sociale concreta ed attuale dello straniero condannato;

6. Il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto la complessiva interpretazione letterale e sistematica dell'art. 4, comma 3 D. Lgs 1998/286, induce a ritenere che la seconda parte di tale disposizione costituisca norma speciale, e quindi modificativa della preesistente prima parte dello stesso comma, solo con riferimento alla minaccia rappresentata dalla straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, nel senso che tale minaccia costituisce ragione ostativa all'ammissione dello straniero che intenda essere ammesso in Italia per ricongiungimento familiare solo se concreta ed attuale, fermo restando, anche per lo straniero che chieda il ricongiungimento familiare, l'altra ragione ostativa all'ammissione in Italia indicata nella prima parte del menzionato terzo comma e costituisca dall'aver riportato condanna per uno dei reati in detta norma previsti, dovendosi comunque ritenere, alla stregua dell'inequivoco disposto della prima parte del terzo comma, che le due condizioni ostative siano tra loro alternative e non cumulative, anche per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia per ricongiungimento familiare;

7. Le doglianze di cui al secondo e terzo motivo appaiono inammissibili sostanziandosi in censure di merito all'accertamento compiuto dalla Corte di appello anche sulla pericolosità concreta ed attuale per l'ordine pubblico rappresentato dallo straniero ** – riconosciuta dalla stessa Corte non quale conseguenza automatica della riportata condanna penale (che anzi, secondo i giudici del reclamo, non implica, di per se e in base alla norma in esame, uno specifico e conseguenziale giudizio di pericolosità sociale del singolo condannato), ma in considerazione della peculiarità della condanna stessa, correlata al tipo ed alla gravità del reato contestato, attinente a stupefacenti e per fatti di non lieve entità – e riguardo alla valutazione di irrilevanza dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato, trattandosi di vicenda relativa all'esecuzione della sentenza di condanna, non influente sulla valutazione di pericolosità sociale dello straniero in relazione ai gravi fatti che lo hanno riguardato e lo hanno portato alla condanna penale;

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati ai punti 6, e 7, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 280 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle difese svolte nella suddetta memoria dalla ricorrente, che non ha addotto argomentazioni che inducano a differenti conclusioni;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e, che le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 1,000,00 (mille/00), oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010
Mercoledì, 5 Maggio 2010