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Contratti in generale Clausola penale

Contratti in generale Clausola penale - Riduzione - La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività. Corte di Cassazione Sentenza n. 23273 del 18 novembre 2010

 

Contratti in generale – Clausola penale - Riduzione - La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività. Corte di Cassazione Sentenza n. 23273 del 18 novembre 2010

Corte di Cassazione Sentenza n. 23273 del 18 novembre 2010 (dal sito web della corte di cassazione)

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CLAUSOLA PENALE

CONTRATTI

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it