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Diritto di autore - relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae

Diritto di autore - relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale regola tecnica in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente dal reato di cui alla Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter, lettera d) con la formula il fatto non sussiste Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 22 giugno 2010, n. 23914

Diritti di autore - relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, l'inopponibilita' nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente dal reato di cui alla Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter, lettera d) con la formula "il fatto non sussiste" Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 22 giugno 2010, n. 23914

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 22 giugno 2010, n. 23914


OSSERVA

Be. Pa. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli confermava quella del giudice monocratico del tribunale della medesima citta', sezione distaccata di Frattamaggiore, che in data 16.10.06 lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui alla Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter, comma 1, lettera d) in relazione all'acquisto e/o alla ricezione di CD per PlayStation e DVD di films vari privi del contrassegno SIAE; fatto accertato in (OMESSO).

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), c), e) in relazione all'articolo 606 c.p.p., e articolo 9 c.p.p., commi 1 e 2 assumendo che la sentenza indica come luogo di accertamento del fatto il comune di (OMESSO) ricadente nell'ex mandamento di (OMESSO) ove risiede l'imputato mentre invece, come risulta dalla sentenza di appello, il fatto e' stato accertato in (OMESSO) ricadente nell'ex mandamento di (OMESSO).

Si rileva al riguardo che sia il tribunale che la Corte di appello hanno implicitamente ritenuto ammissibile l'eccezione di incompetenza

territoriale e che erroneamente l'eccezione difensiva e' stata disattesa sul rilievo che in precedenza era stato contestato al ricorrente anche il delitto di ricettazione da cui lo stesso e' stato mandato assolto e dalla circostanza che in sede di prima contestazione del fatto aveva eletto domicilio in (OMESSO).

Chiede inoltre emettersi sentenza di annullamento senza rinvio per sopravvenuta irrilevanza penale del fatto per effetto della sentenza Scwibbert della Corte di Giustizia Europea concernente la disapplicazione della normativa nazionale sulla apposizione del contrassegno SIAE sui supporti audiovisivi.

Il primo motivo si appalesa in realta' manifestamente infondato, avendo in numerosi arresti la Corte affermato che non e' proponibile una questione di competenza territoriale tra sezioni distaccate dello stesso ufficio giudiziario (Sez. 3, n. 431 del 03/12/1999 Rv. 215465; Sez. 2, n. 27948 del 18/06/2008 Rv. 240697).

E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, infatti, che relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, l'inopponibilita' nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente dal reato di cui alla Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter, lettera d) con la formula "il fatto non sussiste".

La sentenza va dunque annullata senza rinvio per la ragione indicata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.