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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 22/10/2014

Primario ospedaliero - Responsabilità - Portata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 22/10/2014

Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da una inadeguatezza della struttura sanitaria da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi che gli impone l'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (applicabile "ratione temporis"), tra i quali rientra quello di informazione sulle condizioni dei malati e di predisposizione di adeguate istruzioni al personale per le emergenze.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 22/10/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043

Massime precedenti Conformi: N. 24144 del 2010 Rv. 615276