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responsabilità civile - causalità (nesso di) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008

Principi desumibili dagli artt. 40 e 41 cod. pen. ("conditio sine qua non" e causalità adeguata") - Applicabilità - Conseguenze - Causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento - Effetti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda di risarcimento dei danni provocati alla mobilia e alle suppellettili dell'appartamento condotto in locazione dagli attori dall'incendio sviluppatosi nell'appartamento soprastante, rispettivamente di proprietà e condotto dai convenuti, evidenziando che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto sussistente il caso fortuito, in quanto, in base alla consulenza tecnica, l'incendio in questione era stato di origine dolosa perchè causato da un terzo rimasto ignoto entrato dalle finestre, lasciate aperte dalla convenuta, durante l'assenza della medesima,circostanza quest'ultima, peraltro, che non poteva ritenersi concausa dell'incendio cagionato dal terzo ignoto, in quanto la chiusura degli infissi non avrebbe certo scoraggiato chi voleva appiccare il fuoco).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008