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Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16508 del 05/07/2017

Obbligo di garantire la sicurezza interna ai palazzi di giustizia - Art. 2 del d.m. 28 ottobre 1993 - Estensione a tutti i soggetti a qualunque titolo presenti nelle strutture giudiziarie - Omessa adozione delle cautele necessarie - Responsabilità colposa per omissione "generica" - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di responsabilità civile, il Ministero della giustizia deve ritenersi responsabile per i danni conseguenti alla mancata adozione, ex art. 2 del d.m. 28 ottobre 1993, dei provvedimenti – di competenza dei Procuratori Generali della Repubblica presso le corti di appello – necessari a garantire la sicurezza interna delle strutture giudiziarie, norma volta ad assicurare, attraverso l’assunzione di opportune cautele, l’incolumità individuale non solo del personale magistratuale ed amministrativo che opera nei palazzi di giustizia, ma anche di tutti coloro che, occasionalmente, si trovino all’interno di essi, ponendo a carico dell’ente ministeriale un obbligo di prevenzione che, sebbene di natura generica, è idoneo a fondare la sua responsabilità per omissione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di una donna, vittima di omicidio premeditato perpetrato dal marito in un’aula di giustizia, in occasione di un’udienza celebrata nell’ambito del procedimento di divorzio tra gli stessi).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16508 del 05/07/2017