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Rc auto - giudizio espresso dal giudice del merito In caso di collisione tra veicoli

30 Ottobre 2009 - Rc auto - giudizio espresso dal giudice del merito In caso di collisione tra veicoli - il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica ed all'eziologia dell'incidente ed alle condotte dei conducenti, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilita', involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, e' incensurabile in sede di legittimita' - evento dannoso si e' verificato esclusivamente per inosservanza di disposizioni di legge e di norme di comune prudenza (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20653)

Rc auto - In caso di collisione tra veicoli il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica ed all'eziologia dell'incidente ed alle condotte dei conducenti, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilita', involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, e' incensurabile in sede di legittimita' - evento dannoso si e' verificato esclusivamente per inosservanza di disposizioni di legge e di norme di comune prudenza (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20653)

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20653

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 novembre 1998 Pi.Gi. conveniva dinanzi al giudice di Pace di Orbetello Co.Pi. An. , Be. Lu. e la FA. as. chiedendo di accertare la colpa sua e del Co. nella determinazione del sinistro verificatosi in (OMESSO) tra la sua auto, che egli stesso conduceva, ed il trattore della Be. , condotto dal Co. .

Il giudice di pace rigettava la domanda attribuendo l'esclusiva colpa del sinistro al Pi. e la sentenza era confermata dal Tribunale di Grosseto che, analizzando la deposizione dell'unico teste presente all'incidente, l' Al. , ne ribadiva la condotta negligente ed imprudente, avendo compiuto una manovra di sorpasso in un tratto di strada in cui era vietato ed era segnalato l'incrocio a sinistra, ove aveva svoltato il trattore, senza attribuire rilievo all'esito del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative elevate al Pi. .

Pi.Gi. ricorre per cassazione. Resistono Co. Pi. An. e Be.Lu. . L'assicurazione non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Omessa e/o insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1)".

Il giudice di appello non ha motivato le ragioni del rigetto del gravame ed ha quindi apoditticamente condiviso la sentenza di primo grado.

Inoltre entrambi i giudici hanno male interpretato la deposizione del teste Al. , trasportato sull'auto del Pi. , e percio' presente al sinistro, secondo il quale il trattore, con rimorchio, condotto dal Co. , procedeva a velocita' ridottissima sul ciglio destro della strada, senza lampeggianti e con le ruote di destra sulla strada sterrata, mentre il Pi. , proveniente dalla stessa direzione di marcia, a distanza di cento metri dal trattore iniziava il sorpasso entro la linea di mezzeria quando all'improvviso, senza segnalare la manovra, il trattore svoltava a sinistra, si' che la collisione, che il Pi. aveva tentato di impedire spostandosi anch'egli a sinistra ed invadendo soltanto allora la mezzeria opposta per tentare una manovra di aggiramento, era da attribuire anche alla condotta imprudente ed imperita del Co. . Percio' il giudice di Pace, che invece aveva ritenuto che il Co. avesse segnalato la manovra, aveva equivocato ed il Tribunale aveva pedissequamente seguito tale affermazione, ne' i testi di controparte avevano smentito l' Al. in quanto avevano soltanto confermato i rilievi successivi al sinistro; percio' lo stesso Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto che il sorpasso fosse avvenuto in prossimita' del crocevia mentre era stato avviato cento metri prima ed aveva apoditticamente affermato l'eccessiva velocita' del Pi. senza disporre C.T.U. quando invece la causa della collisione era stata la repentina manovra di svolta sinistra del trattore, senza accorgersi che l'auto che lo seguiva aveva gia' avviato la manovra di sorpasso.

Negli scritti difensivi finali di appello era stata richiamata la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva annullato le sanzioni irrogate al Pi. per le trasgressioni al codice della strada, ma non era stata esaminata dal giudice di appello.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, articolo 141 C.d.S., comma 6 e articolo 154 C.d.S.).

Il giudice di appello non ha considerato la guida pericolosa e di intralcio della circolazione posta in essere dal Co. guidando a velocita' bassissima e svoltando a sinistra senza segnalazione e comunque senza accorgersi del sorpasso in atto e dell'auto a cui doveva concedere la precedenza.

3.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articolo 2054 c.c.)".

Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il Pi. abbia chiesto il concorso di colpa presunta mentre invece aveva chiesto di accertare la colpa concreta delle parti ed ha ritenuto che tale presunzione fosse superata. Inoltre il concorso di colpa e' previsto soltanto per i danni alle cose, mentre nella fattispecie si erano verificati anche danni alle persone come quantificati dal C.T.U..

4. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Va ribadito che in caso di collisione tra veicoli il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica ed all'eziologia dell'incidente ed alle condotte dei conducenti, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilita', involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, e' incensurabile in sede di legittimita', e che se e' accertato che l'evento dannoso si e' verificato esclusivamente per inosservanza di disposizioni di legge e di norme di comune prudenza da parte di uno solo dei conducenti, e che invece osservante di esse sia stato il comportamento dell'altro, resta travolta e superata, nei confronti di quest'ultimo, la presunzione di responsabilita' prevista dall'articolo 2054 cod. civ., comma 2, che ha natura puramente sussidiaria e che disciplina la responsabilita' civile per i danni provocati a persone o a cose dalla circolazione di un veicolo senza guida di rotaie (articolo 2054 cod. civ., comma 1).

Nella fattispecie il Tribunale, accertata la situazione dei luoghi del sinistro - incrocio a sinistra e divieto di sorpasso - li ha valutati indipendentemente dal giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative elevate al Pi. , avendo ritenuto comunque la violazione delle norme di prudenza da parte del medesimo avuto riguardo alla circostanze e modalita' dell'incidente, ricostruite alla luce delle complessive risultanze istruttorie, tra cui la testimonianza del teste Al. , nuovamente esaminata rispetto al giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa e, con motivazione congrua ed esauriente, ha accertato la colpa concreta ed esclusiva del Pi. nella determinazione della collisione.

Pertanto il ricorso va respinto ed il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione nei confronti del Co. e della Be. mentre non si deve provvedere nei confronti dell'assicurazione poiche' non ha svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione a favore di Co.Pi. An. , Be. Lu. pari ad euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.