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Risarcimento danni - Impedimento all'uso del passo carrabile

21 marzo 2010 - Risarcimento danni - Impedimento all'uso del passo carrabile – Auto parcheggiata davanti a Box impedendo l'accesso al proprietario -Parte attrice ha fornito la prova della sosta dell'auto del convenuto e del conseguente impedimento dell'uso del passo carrabile (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3359)

Risarcimento danni - Impedimento all'uso del passo carrabile - Auto parcheggiata davanti a Box impedendo l'accesso al proprietario -Parte attrice ha fornito la prova della sosta dell'auto del convenuto e del conseguente impedimento dell'uso del passo carrabile (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3359)

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3359


MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene anzitutto parte ricorrente che il procedimento e' viziato dalla presenza in giudizio di un soggetto ( Di. Ro.Fr. ) che ha anche svolto attivita' istruttoria depositando documenti senza esserne legittimato in quanto ai sensi dell'articolo 82 c.p.c., le parti (per le cause di valore inferiore ad euro 516,46) possono stare in giudizio personalmente, ma non farsi rappresentare da un'altra persona priva di titolo per patrocinare.

Per tale ragione, ad avviso del Pa. , l'attore avrebbe dovuto essere dichiarato contumace e tutti gli atti compiuti dall'illegittimo rappresentante dovrebbero essere considerati nulli o comunque inefficaci.

Il motivo e' infondato.

Come ha correttamente affermato l'impugnata sentenza la procura speciale notarile rilasciata dall'attore al Di. Ro. e' valida ai sensi dell'articolo 217 c.p.c., perche' nelle cause di valore inferiore ad euro 516,46 la parte puo' stare in giudizio personalmente o farsi rappresentare da altro soggetto (Cass. 6 aprile 2006, n. 8026).

Con il secondo motivo si denuncia "violazione dei principi informatori dell'ordinamento in materia di onere della prova ex articoli 2697 e 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene parte ricorrente che il Giudice di pace non ha rispettato i principi informatori dell'ordinamento perche' ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni senza che l'attore abbia fornito prova della sua domanda ed ha fondato la propria decisione su regole arbitrarie che violano e superano i limiti dei principi informatori in materia di onere della prova, ovvero le norme di cui agli articoli 2697 e 115 c.p.c.. Contesta in particolare parte ricorrente che la prova del comportamento illegittimo del Pa. possa essere data dalle contravvenzioni elevate dai vigili urbani a suo carico per sosta innanzi al passo carrabile. E contesta ancora che il numero delle domande giudiziarie possa dimostrare il persistere del convenuto in un comportamento illegittimo. Afferma infine parte ricorrente che il P. non ha fornito la prova della propria legittimazione attiva perche' non ha dimostrato di avere in uso il box, ne' che in esso venisse parcheggiata un'autovettura di sua proprieta' tanto da causare un ritardo ad attendere alle proprie occupazioni o una spesa per sopperire alle proprie occupazioni, o per sopperire alla possibilita' di collocare l'autovettura nel box.

Il motivo e' infondato.

Premesso che la questione relativa alla proprieta' od all'uso del box cosi' come quella relativa alla proprieta' od all'uso dell'autovettura e' irrilevante ai fini del risarcimento del danno, deve rilevarsi che secondo l'impugnata sentenza parte attrice ha fornito la prova della sosta dell'auto del convenuto e del conseguente impedimento dell'uso del passo carrabile.

La valutazione del materiale probatorio e' stata correttamente effettuata dall'impugnata sentenza e le conclusioni sul punto sono congruamente motivate, in assenza di vizi logici o giuridici. Ne consegue che le stesse non sono sindacabili in sede di legittimita'.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia "inesistenza o mera apparenza della motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5".

Si afferma che, pur sussistendo formalmente la motivazione, da essa e' impossibile comprendere la ratio decidendi a causa della sua radicale ed insanabile contraddittorieta'.

Anche questo motivo e' infondato. La motivazione non e' meramente apparente bensi' congrua e da essa e' possibile riscontrare un adeguato esame dei punti decisivi della controversia.

Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia infine "violazione dei principi informatori dell'ordinamento in materia di spese di lite ex articoli 82, 86 e 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene il ricorrente che la parte che sta in giudizio personalmente non puo' richiedere il rimborso delle spese a meno che non rivesta la qualita' di avvocato e la sua intenzione di operare come difensore di se' medesimo non risulti espressamente manifestata.

Il motivo e' infondato dovendosi ritenersi che il Giudice abbia inteso liquidare il risarcimento del danno patrimoniale emergente.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.