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Responsabilità' civile - diffamazione, ingiurie ed offese -  Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019 (Rv. 653575 - 01)

Diffamazione - Esposto disciplinare nei confronti di magistrato - Diritto di critica - Rispetto dei limiti della continenza formale - Liceità - Superamento dei limiti - Valutazione sulla verità putativa dei fatti attribuiti - Necessità - Fattispecie.

L'esercizio del diritto di critica nei confronti di un magistrato (consistito, nella specie, nell'averlo additato in un esposto disciplinare come autore di atti viziati da parzialità nella gestione di un procedimento di separazione) può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se supera il limite della continenza non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciato dal requisito della verità putativa. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civile ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel ritenere fondata l'azione di responsabilità civile per diffamazione proposta dalla parte civile, ha rilevato la natura illecita dell'esercizio del diritto di critica nel contenuto di un esposto, redatto dalla parte e condiviso dal suo legale, sulla base degli elementi riscontrati in fatto e nella piena disponibilità delle parti prima della redazione dell'esposto, dai quali ben poteva evincersi che il giudice si era pronunciato su ogni richiesta e si era posto in posizione di neutralità ed equidistanza nel valutare gli interessi dei due coniugi).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019 (Rv. 653575 - 01)

Cod_Civ_art_2043