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Magistrati e funzionari giudiziari - magistrati – Cass. 11747/2019 - 03

Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Responsabilità per grave violazione di legge - Decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità - Ruolo della motivazione.

In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l'ammissibilità di un'azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo; per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronunzia si ponga in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11747 del 03/05/2019 (Rv. 654029 - 03)