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Mancata adozione delle misure idonee ad evitare dell'esercizio di attività pericolosa – Cass. n. 2259/2022

Responsabilità civile - attività pericolosa - responsabilità civile - attività pericolosa - Nesso di causalità - Interruzione - Caso fortuito - Fatto del danneggiato o di un terzo - Configurabilità - Mancata adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno da parte dell'esercente l'attività pericolosa - Irrilevanza - Fattispecie.

 

Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, nei confronti della società proprietaria di un circuito chiuso, da un motociclista il quale, nel corso di un giro di prova, in violazione del regolamento vigente nel circuito, si era fermato al centro della pista per verificare un'avaria meccanica, venendo conseguentemente investito da altro mezzo proveniente da tergo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2259 del 26/01/2022 (Rv. 663861 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050

 

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Cassazione

2259

2022