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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredita' (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017

Finalità - Riconoscimento della qualità di erede - Conseguenze - Azione di petizione di eredità oltre che nei confronti del possessore anche nei confronti di altro soggetto che si dichiari erede e, in via riconvenzionale, chieda l’accertamento di tale qualità - Cause scindibili ed autonome - Fattispecie.

L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione operata dall'originario attore in "hereditatis petitio" nei confronti del solo possessore dei beni ereditari e non anche degli altri controricorrenti - convenuti in giudizio onde sentire accertare, anche nei confronti degli stessi, la propria qualità di erede - dichiarando estinto il giudizio di cassazione limitatamente a detto rapporto processuale).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017