Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013

Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento.

L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 08/04/2013