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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998

Controversie giudiziarie - Costituzione della curatela - Successiva accettazione dell'eredità da parte del chiamato - Cessazione della curatela - Conseguenze - Interruzione del processo - Condizioni e limiti - Fattispecie.

La cessazione della curatela dell'eredità giacente - a seguito di accettazione dell'eredità da parte del chiamato - in un giudizio nel quale la curatela stessa sia parte costituita determina l'interruzione del processo, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti. Nel caso in cui, peraltro, la cessazione dal detto "munus publicum" venga dichiarata nel corso della stessa udienza in cui l'erede si costituisce per proseguire, a norma dell'art. 302 del codice di rito, il processo (nella specie, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) già instaurato dalla curatela (nella specie, dinanzi al pretore, e già riassunto, dalla stessa curatela, prima dell'accettazione dell'erede, dinanzi al tribunale, ex art. 50 cod. proc. civ.) prosegue "ipso facto" in capo all'erede, a tanto legittimato dal disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., senza alcuna effettiva interruzione del processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998