Skip to main content

accettazione dell'eredità pura e semplice - con beneficio di inventario -– Cass. 14442/2019

Inventario - Omessa redazione entro tre mesi dall'accettazione - Successiva nuova accettazione - casi obbligatori - eredità devolute a persone giuridiche

In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14442 del 27/05/2019 (Rv. 654079 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 0473 – Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Cod. Civ. art. 0481- Fissazione di un termine per l’accettazione

Cod. Civ. art. 0485 – Chiamato all’eredità che è in possesso dei beni

Cod. Civ. art. 0487 - Chiamato all’eredità che non è in possesso dei beni

Cod. Civ. art. 0489 - Incapaci