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Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Cass. n. 29252/2020

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - effetti - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Debiti ereditari - Responsabilità "intra vires" e "cum viribus" dell'erede beneficiario - Misure cautelari sui "beni propri" dell'erede - Preclusione.

A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29252 del 22/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0497, Cod_Civ_art_0512, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0590

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