Rinuncia all'eredità – Cass. n. 7557/2022

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità' - forma - gratuità - Rinuncia all'eredità - Impugnazione dei creditori - Esigibilità e liquidità del credito - Necessita - Esclusione.

 

L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7557 del 08/03/2022 (Rv. 664202 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0524

 

Corte

Cassazione

7557

2022