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Delitto di abbandono anche aggravato dall'evento morte – Cass. n. 13266/2022

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere - in genere - Indegnità a succedere - Delitto di abbandono anche aggravato dall'evento morte - Sussumibilità nella fattispecie ex art. 463, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento - Volontà di cagionare la morte - Sussumibilità nella fattispecie ex art. 463 n. 1 c.c. - Sussistenza.

 

Il delitto di abbandono di minore o di persona incapace (art. 591 c.p.), anche nella sua forma aggravata dall'evento morte (art. 591, comma 3, c.p.), non può a priori farsi rientrare fra le ipotesi di indegnità a succedere previste dall'art. 463, n. 2, c.c., atteso che la legge penale non dichiara applicabili, a tale fattispecie criminosa, le disposizioni sull'omicidio; nondimeno, qualora l'abbandono sia stato realizzato con la volontà di cagionare la morte del soggetto passivo del reato, ovvero il soggetto agente si sia rappresentato tale evento come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio implicito della sua verificazione, il fatto può farsi rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 463, n. 1, c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13266 del 28/04/2022 (Rv. 664618 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0463 

 

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Cassazione

13266

2022