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Cessione del Contratto - Legittimato ad agire Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20648

Locazione - Cessione del Contratto - Legittimato ad agire - Soggetto subentrato integralmente nella posizione contrattuale della originaria conduttrice per effetto del trasferimento del relativo ramo di azienda, giusta disposto dell'articolo 2558 e 2559 c.c. in tema di successione nel contratto di locazione (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20648)

CESSIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI

Locazione - Cessione del Contratto - Legittimato ad agire  - Soggetto subentrato integralmente nella posizione contrattuale della originaria conduttrice per effetto del trasferimento del relativo ramo di azienda, giusta disposto dell'articolo 2558 e 2559 c.c. in tema di successione nel contratto di locazione (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20648)

 

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso pone a questa Corte la questione di diritto della identita', ovvero della diversita', del soggetto giuridico " Da. s.p.a." avente sede in (OMESSO) rispetto a " Da. s.a." con sede in (OMESSO), e, piu' in generale, della legittimazione processuale del primo nell'odierno giudizio.

La Corte d'appello di Venezia, investita della predetta questione a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa corte di legittimita' sull'identita' o meno dei due soggetti giuridici (indagine pur sempre funzionale all'accertamento della predicata legittimazione in capo alla Da. di (OMESSO)), ha acclarato (diversamente da quanto opinato nel primo giudizio di appello, ove si ritenne trattarsi di diverse sedi della medesima societa') che il contratto di locazione per il quale e' processo vide, come originaria controparte dell'odierno ricorrente Mi. , la Da. S.A. di (OMESSO) - sede secondaria di Da. S.A. con sede in (OMESSO) -, la quale, nel giugno del 1993, aveva comunicato a quest'ultimo il subingresso nel contratto di locazione della Da. s.p.a. di (OMESSO) a seguito del conferimento del relativo ramo di azienda effettuato dalla sede secondaria italiana dell'ente, subingresso regolarmente verificatosi atteso l'assoluto silenzio serbato dal locatore che, sino al primo giudizio di appello, non aveva mai sollevato questioni in ordine alla titolarita' del rapporto in capo alla controparte.

La Corte territoriale ne ha (del tutto correttamente) dedotto che, pur nella diversita' dei due soggetti di diritto, la Da. s.p.a. (OMESSO) abbia legittimamente agito in giudizio nella veste di soggetto subentrato integralmente nella posizione contrattuale di Da. SA (OMESSO) (originaria conduttrice) per effetto del trasferimento del relativo ramo di azienda, giusta disposto dell'articolo 2558 e 2559 c.c. in tema di successione nel contratto di locazione.

Del tutto in conferente si appalesa, pertanto, la doglianza del ricorrente Mi. in ordine ad una pretesa ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice lagunare, cui era stato rimesso il compito di accertare la identita' o meno del soggetto giuridico con il quale egli ebbe a contrattare, ma all'evidente (sia pur non esplicitato) scopo di pervenire a soluzione conforme a diritto in punto di legittimazione (o meno) della controparte del Mi. ad agire per la ripetizione di canoni indebitamente corrisposti.

Soluzione che il giudice veneziano ha correttamente predicato, all'esito degli accertamenti impostigli in sede di rinvio.

Il ricorso e' pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equita' essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.