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Trasparenza - Pubblicazione sui siti p.a. di atti e documenti - Autorità Garante della privacy

Trasparenza - Pubblicazione sui siti p.a. di atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini - Dati sanitari dei cittadini - Diffusione - Autorità Garante della privacy news n. 372 del 19 aprile 2013


Vietato diffondere dati sanitari dei cittadini sui siti web dei Comuni


Dopo i primi dieci provvedimenti, il Garante fa rimuovere i dati personali dalle ordinanze di altri 16 Comuni. E sono in arrivo sanzioni
Sì alla trasparenza on line nella Pa, ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini.
Dopo i primi dieci provvedimenti di divieto adottati nelle scorse settimane, il Garante per la privacy ha fatto oscurare dai siti web di altri sedici Comuni italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.
Nelle ordinanze, con le quali si disponeva il ricovero immediato di diversi cittadini, erano infatti indicati "in chiaro" non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona (ad es. "infermo mentale"), o altri dettagli davvero eccessivi, quali ad esempio l'indicazione di "persona affetta da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio".
Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque illecito: come ha ricordato l'Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
Le ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link che rimandavano all'archivio degli atti dell'ente, erano nella maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone.
Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l'Autorità per la privacy ha prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare i dati personali, presenti nei provvedimenti, da qualsiasi area del sito, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti aventi ad oggetto il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio dagli indici e dalla cache.
I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in Internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della Pa.
L'Autorità procederà ad avviare nei confronti dei Comuni interessati le previste procedure sanzionatorie per trattamento illecito di dati personali.