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Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10462 del 03/06/2020 (Rv. 657795 - 01)

Irrogazione della sanzione ex art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Reclamo - Procedimento camerale in unico grado innanzi alla corte d'appello di Roma - Definizione con decreto motivato - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 145, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.U.B.), nella parte in cui prevede, in ordine al procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma contro il decreto ministeriale irrogativo delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 144, la forma del rito camerale e la definizione del giudizio con decreto motivato, anziché con sentenza, così impedendo la proponibilità del ricorso ordinario per cassazione - con possibilità di denuncia anche dei vizi di motivazione - in luogo di quello ex art. 111 Cost., atteso che, da un lato, il rito camerale è idoneo ad assicurare tutela ai diritti soggettivi - specie quando, come nel caso dell'attività bancaria, la controversia sia caratterizzata da contenuti tecnici e da fonti di conoscenza prevalentemente documentali - e, dall'altro, la scelta del decreto motivato, in deroga alla normativa comune sui procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, deve ritenersi non irragionevole, in considerazione del carattere di specialità della disciplina bancaria e creditizia e della continuità con la precedente regolamentazione della materia.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10462 del 03/06/2020 (Rv. 657795 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737